Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Vademecum. Calcolo dei Compensi Professionali dopo la Riforma. art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27


Le tariffe professionali sono abrogate (art. 9 commi 1 e 5). Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale. La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha imposto, inoltre, l'obbligo del preventivo scritto o digitale. La nuova disposizione stabilisce che "in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Ognuno può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, sia esso tradizionale (parametri contenuti nel Testo Unico della Tariffa Professionale ex L. 143/49 - ex L. 144/49 e/o Tariffe Specialistiche) o personale, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.

Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 ha introdotto nell’ordinamento la disciplina dell’Equo Compenso per le prestazioni professionali svolte a favore dei committenti "forti". E’ considerato equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Un nuovo sistema di calcolo viene individuato nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140, identificando la determinazione dei parametri per la determinazione dell'Equo Compenso (Legge 4 dicembre 2017, n. 172) e la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni; agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegate sono individuati i nuovi criteri. Possono essere utilizzati, quindi, quale parametro di raffronto e/o di riferimento.

Per gli appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, in base all’art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti, per stimare i corrispettivi da porre a base d’asta, devono applicare il Decreto Ministero di Giustizia 17 giuno 2016 'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016' Ex Decreto Ministero di Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 (dm 143/13) 'Regolamento recante la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV.'

Fino al 21 dicembre 2013, data di entrata in vigore del Dm 143/13, le stazioni appaltanti hanno come riferimento le “tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012” e pertanto il D.M. 4/4/2001 per le Tariffe Professionali e la ex L. 143/49 per le classificazioni delle prestazioni.

I Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, risultando tuttora vigente l’art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che sancisce la potestà dell’Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla “liquidazione di onorari e spese”. L'art, 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si limita ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ..

La valutazione dell'Ordine, d’ora in avanti, dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla base di parametri espliciti, ha concordato col committente, verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto. Per le commesse pubbliche, poi, si applica quanto previsto dal Dm 17.06.2016 ex Dm 143/2013, e fino alla data del 21 dicembre 2013, data di entrata in vigore dello stesso, occorrerà riferirsi alle previgenti Tariffe (ex D.M. 4.4.2001). La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell’Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.