PREMESSA
Il compenso per gli adempimenti relativi alla legge 10/91 viene calcolato "a discrezione", come previsto dall'art.2, lett. d), della legge 02.03.1949 n.143 (Tariffe Professionali per Ingegneri ed Architetti) e successive modifiche ed integrazioni.
Il criterio qui indicato costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente, sia pubblico, sia privato.
Esso costituisce un riferimento omogeneo anche per la liquidazione delle parcelle.
Pur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio consente di definire il valore minimo del compenso.
Il presente criterio non tiene conto di:
1 OGGETTO
Gli adempimenti oggetto del presente criterio di definizione sono definiti nell'Allegato A. Lo stesso criterio si applica a quegli adempimenti che, senza essere elencati nell'Allegato A, sono ad essi riconducibili per similitudine.
2 DEFINIZIONI
2.1 VOLUME
Il volume da porre a base del calcolo è quello oggetto della relazione ex legge 10/91, così come definito dalle norme UNI.
2.2 LOCALE
Per locale si intende ogni volume parziale, delimitato dalle partizioni interne, che concorre a formare il volume di cui al punto 2.1.
2.3 IMPIANTO
Per impianto si intende ciascun apparato atto a modificare il clima di tutto o di parte il volume di cui al punto 2.1; il tutto come definito dalle norme UNI.
3 VARIABILITA'
Ferma restando la unitarietà dei compensi, esso può essere aumentato:
3.1 Fino a un massimo del 60% per tenere conto delle spese ed oneri sostenuti dal Professionista.
3.2 Fino a un massimo del 25% se l'incarico non viene esteso alla progettazione degli impianti.