Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Tariffa Professionale ex legge 2 marzo 1949, n. 143


TARIFFA PROFESSIONALE LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 - Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (Pubblicata alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1.

La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 2.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15%, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Art. 3.

Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

Art. 4.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;

b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;

c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;

d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere. Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 110.000 (€ 56,81) per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500 (€ 37,96) all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000 (€ 28,41) per ogni altro aiuto di concetto (1).

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà (2).

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50%.

(1) Compensi così aumentati, da ultimo, dal d.m. 3 settembre 1997, n. 417. (2) I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti: 1) perizie estimative (art. 24 di tariffa); 2) inventari e consegne (art. 29 di tariffa).

Art. 5.

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia: 

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti; 

b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua; 

c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico; 

d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici; 

e) organizzazione razionale del lavoro; 

f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi; 

g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni; 

h) collaudi di strutture complessive in cemento armato; 

i) opere di consolidamento restauri architettonici; 

l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza; 

m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000 (€ 129,11); 

n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 3.066,06 (€ 1,58).

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Art. 6.

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: 

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; 

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio; 

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; 

d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia; 

e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 7.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

Art. 8.

 

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Art. 9.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 10.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Art. 11.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPO II - COSTRUZIONI EDILIZIE. COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE. OPERE IDRAULICHE. IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI. COSTRUZIONI MECCANICHE. ELETTROTECNICA.

Art. 12.

Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del professionista possono riguardare: 

a) la esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione; 

b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli artt. dal 24 al 28.

Art. 13.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli artt. 4, 6 e 17.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero, d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale (3).

(3) L'art. 5 del D.M. 21 agosto 1958 recita: «Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma della tariffa indicata nel precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo».

Art. 14.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

TABELLA A

Classe

Categ.

OGGETTO 

 I 

 

 Costruzioni rurali, industriali civili,  artistiche e decorative 

 

 a)

Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

 b) 

Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

 c) 

Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

 d)

Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristi- che speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

 e)        

 f)            g)

Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.                                                                                                            Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.                                                                                                  Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

 II 

  

Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

 a)

Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

 b)

Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche impianti per le industrie della fermentazione, chimico alimentari e tintorie.

 c) 

Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e la e coltivazione delle cave e miniere.

 III 

 

Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

 a) 

Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nel- l'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

 b)  

Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

 c) 

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

 IV 

 

 Impianti elettrici 

 a) 

Impianti termoelettrici, impianti dell'elettro- chimica e dell'elettrometallurgia.

 b)

Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

 c)

Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

 V 

 

 Macchine isolate e loro parti. 

 VI 

 

 Ferrovie e strade. 

 a)

Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. 

 b) 

Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici o funicolari.

 VII 

 

Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione in- terna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

 

 a) 

Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

 b)  

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.

 c) 

Opere di navigazione interna e portuali. Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

VIII

 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. 

IX 

 

Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. 

 

 

 a)

Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tubi ordinari. 

 b) 

Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

 c) 

Gallerie, opere sotterranee o subacquee, fondazioni speciali.

A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE (4)

(4) A norma dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958 alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera del Capo II sono applicabili i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 della tariffa.

Art. 15.

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 (€129,11) il compenso è valutato a discrezione.

Art. 16.

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

Art. 17.

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50% della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

Art. 18.

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25% come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50%.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Art. 19.

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni: 

a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione; 

b) compilazione del preventivo sommario; 

c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti; 

d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione; 

e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi; 

f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati; 

g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita; 

h) prove d'officina;

i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; 

l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. 

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE

Art. 19-a)

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 19-b)

Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento.

Art. 19-c)

Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicando per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 19-d)

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.

Art. 19-e)

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50%.

Art. 19-f)

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione del 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate.

C) RIPARAZIONI DI DANNI DI GUERRA

Art. 19-bis)

Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25% per incarico parziale.

In particolare:

Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell'importanza del lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:

PRESTAZIONE PARZIALE

Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'articolo 14 della tariffa 1949

I a b c d

I e

I f g

II III

IV 

VI VII VIII

IX 

c) progetto 

 0,05

 0,06

 0,06

 0,04

 0,04

 0,06

 0,03

 0,04

 esecutivo 

 0,15

 0,17

 0,17

 0,13

 0,11

 0,18

 0,09

 0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i, ed l della tabella B), l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate - se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacazione), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

Art. 20.

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

Art. 21.

(5) Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori (1).

Art. 22.

(5) Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivo dalla parte non eseguita.

Art. 23.

(5) Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al Consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

(5) I criteri di cui agli artt. 21, 22 e 23 sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera (art. 2, D.M. 21 agosto 1958).

D) MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 23-a)

La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Art. 23-b)

L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso:

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20% di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di L. 6.132 (€ 3,17);

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40% di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d della tabella B) con un minimo di L. 12.264 (€ 6,33).

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25% per incarico parziale.

F) REVISIONE DEI PREZZI

Art. 23-c)

La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40% di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20%.

Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25%.

G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE

Art. 24.

Per le perizie estimative particolareggiate oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 (€ 129,11) l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e ove occorrano, di tipi.

Se la perizia è sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

Art. 24-a)

Se la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Art. 25.

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

Art. 26.

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Art. 27.

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli. 

Art. 27-a)

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

Art. 27-b)

Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Art. 28.

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del:

9,198 per cento del fitto annuo sulle prime L. 150.000 (€ 77,47)

6,132 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000 (€ 232,41)

3,066 per cento sull'eccesso

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

CAPO III - INVENTARI. CONSEGNE

Art. 29.

Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3) per i beni rustici posti in condizione ordinarie:

lire 2.759,47 (€ 1,43) per ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20

lire 2.299,56 (€ 1,19) per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 80

lire 1.931,63 (€ 1,00) per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 150

lire 1.655,68 (€ 0,86) per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha 150

oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.

In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30% salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate a promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100%.

Art. 30.

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;

2) per gli impianti industriali idem;

3) per i beni rustici: i sommari e sommarioni in ragione di lire 643,87 (€ 0,33) l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,91 (€ 0,24) l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1.103,79 (€ 0,57) l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'art. 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui i precedenti capoversi 1), 2), 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.

Art. 31.

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue: 

a) per le scorte rurali:

 Misurazione

 Valutazione

Fieni e stramaglie per mangimi al quintale

 L. 30,660 - € 0,01583

L. 30,660 - € 0,01583

Paglie e lettiere per mangimi al quintale

 L. 11,497 - € 0,00594

 - 

Legna in cataste al quintale

 L. 7,665 - € 0,00396

 - 

b) per le piantagioni in ragione del 6,132 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

CAPO IV - LAVORI TOPOGRAFICI

Art. 32.

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Art. 33.

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma dell'art. 4.

Art. 34.

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi con l'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;

b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

IN PIANURA 

IN COLLINA 

 IN MONTAGNA 

scala 1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

1.

Terreni nudi o o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per ettaro

L. 2759,47

€ 1,43

L. 2.299,56

€ 1,19

L. 3.679,30

€ 1,90

L. 2.759,47

€ 1,43

L. 4.599,12

€ 2,38

L. 3.679,30

€ 1,90

2.

Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro

L. 3.679,30

€ 1,90

L. 3.219,38

€ 1,66

L. 4.599,12

€ 2,38

L. 3.679,30

€ 1,90

L. 5.518,95

€ 2,85

L. 4.599,12

€ 2,38

3. 

Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro

L. 4.599,12

€ 2,38

L. 4.139,21

€ 2,14

L. 5.518,95

€ 2,85

L. 4.599,12

€ 2,38

L. 6.438,77

€ 3,33

L. 5.518,95

€ 2,85

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 (€ 0,48) per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di lire 459,91 (€ 0,24) se superiore ai 500 metri quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.

In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150%.

Art. 35.

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;

b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:

 IN PIANURA 

IN COLLINA 

 IN MONTAGNA 

scala 

scala 

scala 

scala 

scala 

scala 

1/1000

1/2000

1/1000

1/2000

1/1000

1/2000

Per ettaro L.

Per ettaro €

 9.198,25

4,75

7.358,60

3,80

11.037,90

5,70

9.198,25

4,75

13.797,37

7,13

11.037,90

5,70

Art. 36.

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20% computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Art. 37.

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 aumentati del 20%.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 diminuiti del 20%.

Art. 38.

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

Art. 39.

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'articolo 34.

Art. 40.

Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.839,65 (€ 0,95) a lire 2.759,47 (€ 1,43) per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 (€ 0,24) per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

Art. 41.

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.

Art. 42.

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.

Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.

Art. 43.

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente, con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12 (€ 2,38).

Scala del disegno 

 1/50 

 1/100 

 1/200 

 1/500 

a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari ....

da L. 41,392 a L. 55,189

da € 0,02138 a € 0,02850

da L. 27,594 a L. 41,392

da € 0,01425 a € 0,02138

 L. 27,594

€ 0,01425  

 L. 13,797 

€ 0,00713

b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza...

da L. 96,581 a L. 137,973

da € 0,04988 a € 0,07126

da L. 68,986 a L. 110,379

da € 0,03562 a € 0,05701

L.  68,986

€ 0,03562

L.  41,392 

€ 0,02138

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione di lire 5,518 (€ 0,00285) a lire 9,198 (€ 0,00475) per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

Art. 44.

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 4.599,12 (€ 2,38), è retribuita in ragione di lire 55,18 (€ 0,03) a lire 183,96 (€ 0,10) per ogni metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni. Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

CAPO V - CAVE E MINIERE

Art. 45.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6.

Art. 46.

Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 459,91 (€ 0,24) a lire 919,82 (€ 0,48) per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari L. 45.991,26 (€ 23,75)

Per ogni Ha in più oltre i 50 fino a 100 ettari L. 735,86 (€ 0,38)

Per ogni Ha in più oltre i 100 ettari L. 459,91 (€ 0,24)

Art. 47.

Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'articolo 46 più un compenso fisso di lire 36.793 (€ 19,00).

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25%.

Art. 48.

Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi L. 91,982 (€ 0,04750)

per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000 L. 36,793 (€ 0,01900)

per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000 L. 27,594 (€ 0,01425)

per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000 L.18,396 (€ 0,00950)

per ogni metro cubo oltre i 50.000 L. 9,198 (€ 0,00475)

Art. 49.

Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al Capo II della presente tariffa.

Art. 50.

Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 15.330 (€ 7,92).

Per un valore fino a.......L. 5.000.000 (€ 2.582,28)      - 3,0661%

Sul di più fino a....….....L. 10.000.000 (€ 5.164.57)    - 2,4529%

" " " " "…………………..L. 25.000.000 (€ 12.911,42)    - 1,8397%

" " " " "…………………..L. 50.000.000 (€ 25.822,84)    - 1,2264%

" " " " "…………………..L. 75.000.000 (€ 38.734,27)    - 0,6132%

" " " " "…………………. L. 100.000.000 (€ 51.645,69)   - 0,3066%

" " " " "…….......…….....L. 500.000.000 (€ 258.228,45)   - 0,2453%

" " " " "…………………. L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) - 0,1840%

Su di più (6)......................................... - 0,1226 %

(6) Per importi superiori a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) si applica la percentuale fissata dal precedente D. M. 29 giugno 1981: 0,102%.

L'onorario viene determinato applicando le sopra esposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali sopra esposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta, con le norme di cui a Capo II.

Art. 51.

Divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.

CAPO VI - INGEGNERIA NAVALE

Art. 52.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

Art. 53.

Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50%.

Art. 54.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

1. nuove costruzioni;

2. lavori di riparazioni o trasformazioni;

3. liquidazione;

4. salvataggi e recuperi;

5. perizie per accertamento o valutazione di danni;

6. perizie per valutazione di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100% la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30% quelle relative agli incarichi secondari.

Art. 55.

TARIFFA I - Nuove costruzioni.

Importo dell'opera ed onorario per ogni 100 lire dell’importo

Fino a..................… L. 2.000.000 (€ 1.032,91)            - 12,2643

Sul di più fino a....... L. 5.000.000 (€ 2.582,28)             - 9,1983

" " " " "………….….. L. 20.000.000 (€ 10.329,14)         - 4,5991

" " " " "……………... L. 50.000.000 (€ 25.822,84)         - 2,2996

" " " " "……………... L. 100.000.000 (€ 51.645,69)        - 0,9198

" " " " "……………... L. 200.000.000 (€ 103.291,38)      - 0,8278

" " " " "……………... L. 300.000.000 (€ 154.937,07)      - 0,7052

" " " " "……………....L. 500.000.000 (€ 258.228,45)      - 0,6132

" " " " ".……………...L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)    - 0,4906

" " " " ".……………...L. 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) - 0,3679

Sul di più.…………………….............. - 0,3066

I-a) Per i progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100% sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per l'approvazione del progetto di una nave, il piano di ricostruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100% è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto con il costruttore fino all'inizio dell'opera.

Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscafo il compenso deve convenirsi.

I-b) Per i progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimenti si applica il 50% della tariffa I.

I-c) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20% della tariffa I. Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5% della tariffa I.

I-d) Per assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50% della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

NOTE

a) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.

b) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15% al 20% per piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30% per piroscafi passeggeri.

c) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.

d) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

Art. 56.

TARIFFA II - Lavori di riparazione o trasformazione.

Importo dell'opera ed onorario per ogni 100 lire dell’importo

Fino a...........….. ......L. 500.000 (€ 258,23)               - 12,2643%

Sul di più fino a.........L. 1.000.000 (€ 516,46)              - 11,6511%

" " " " "………………..L. 2.000.000 (€ 1.032,91)           - 10,7313%

" " " " "………………. L. 3.000.000 (€ 1.549,37)            - 9,1983%

" " " " "………………. L. 5.000.000  (€ 2.582,28)           - 7,6652%

" " " " "…………….... L. 10.000.000 (€ 5.164,57)          - 6,1322%

" " " " "…………….... L. 25.000.000 (€ 12.911,42)         - 3,6793%

" " " " "………………. L. 50.000.000 (€ 25.822,84)         - 1,8397%

" " " " "…………….... L. 100.000.000 (€ 51.645,69)        - 1,5330%

" " " " "…………….... L. 200.000.000 (€ 103.291,38)      - 1,2264%

" " " " "…………….... L. 400.000.000 (€ 206.582,76)      - 1,0731%

" " " " "………………. L. 650.000.000 (€ 335.696,98)     - 0,9198%

" " " " "…………….... L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)  - 0,7665%

Sul di più....……………………........….  - 0,6132%

II-a) Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori, ecc., si applica la tariffa II al 100%.

II-b) Per progetti di massima si applica il 30% della tariffa II.

II-c) Per revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20% della tariffa II. Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene aumentato del 5% della tariffa II.

II-d) Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50% della tariffa II.

NOTE

a) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 76.652 (€ 39,59).

b) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota c) della tariffa I.

c) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese dei disegnatori.

Art. 57.

TARIFFA III - Liquidazioni.

Importo dell'opera ed onorario per ogni 100 lire dell’importo

Fino a.............…...... L. 500.000 (€ 258,23)               - 3,066%

Sul di più fino a.........L. 1.000.000 (€ 516,46)              - 2,912%

" " " " "………………..L. 2.000.000 (€ 1.032,91)            - 2,759%

" " " " "………………..L. 3.000.000 (€ 1.549,37)            - 2,452%

" " " " "………………..L. 5.000.000  (€ 2.582,28)           - 2,146%

" " " " "………………..L. 10.000.000 (€ 5.164,57)          - 1,533%

" " " " "………………..L. 25.000.000 (€ 12.911,42)        - 0,919%

" " " " "………………..L. 50.000.000 (€ 25.822,84)        - 0,613%

" " " " "………………..L. 100.000.000 (€ 51.645,69)      - 0,551%

" " " " "………………..L. 200.000.000 (€ 103.291,38)     - 0,490%

" " " " "………………..L. 400.000.000 (€ 206.582,76)    - 0,429%

" " " " "………………..L. 650.000.000 (€ 335.696,98)    - 0,367%

" " " " "………………..L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) - 0,360%

Sul di più...…………………….........…. - 0,245%

III-a) Per liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100%.

III-b) Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50% della tariffa III.

III-c) Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30% della tariffa III.

NOTE

a) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come segue: 1) diritto fisso per la prima visita a bordo, lire 15.330 (€ 7,92); 2) diritto fisso per ogni successiva visita, lire 7.665 (€ 3,96); 3) per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50%.

b) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5% del ribasso ottenuto nella liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a lire 15.330 (€ 7,92).

Art. 58.

TARIFFA IV - Salvataggi e recuperi (Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci).

Importo dell'opera ed onorario per ogni 100 lire dell’importo

Fino a..............….... L. 500.000 (€ 258,23)               -12,2643%

Sul di più fino a........L. 1.000.000 (€ 516,46)             - 11,6511%

" " " " "……………….L. 2.000.000 (€ 1.032,91)          - 10,7313%

" " " " "……………….L. 3.000.000 (€ 1.549,37)           - 9,1983%

" " " " "……………….L. 5.000.000  (€ 2.582,28)          - 7,6652%

" " " " "……………….L. 10.000.000 (€ 5.164,57)         - 6,1322%

" " " " "……………….L. 25.000.000 (€ 12.911,42)        - 3,6793%

" " " " "……………….L. 50.000.000 (€ 25.822,84)        - 1,8397%

" " " " "……………….L. 100.000.000 (€ 51.645,69)      - 1,5330%

" " " " "……………….L. 200.000.000 (€ 103.291,38)    - 1,2264%

" " " " "……………….L. 400.000.000 (€ 206.582,76)    - 1,0731%

" " " " "……………….L. 650.000.000 (€ 335.696,98)    - 0,9198%

" " " " "……………….L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) - 0,7665%

Sul di più.....…………………….......... - 0,6132%

IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100%.

IV-a') Per lo studio del recupero, senza direzione del lavoro e senza assistenza, si applica il 30% della tariffa IV.

IV-b) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50% della tariffa IV.

IV-c) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

NOTE

a) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50%.

b) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70% della tariffa IV.

c) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 20% della tariffa IV.

Art. 59.

TARIFFA V - Perizie per accertamento e valutazione di danni.

Importo dell'opera ed onorario per ogni 100 lire dell’importo

Fino a..........…......... L. 500.000 (€ 258,23)                - 6,1322%

Sul di più fino a.........L. 1.000.000 (€ 516,46)              - 5,8256%

" " " " "………………. L. 2.000.000 (€ 1.032,91)           - 5,3656%

" " " " "………………. L. 3.000.000 (€ 1.549,37)           - 4,5991%

" " " " "………………. L. 5.000.000  (€ 2.582,28)          - 3,8326%

" " " " "…………….... L. 10.000.000 (€ 5.164,57)          - 3,0661%

" " " " "………………. L. 25.000.000 (€ 12.911,42)        - 1,8397%

" " " " "…………….... L. 50.000.000 (€ 25.822,84)         - 0,9198%

" " " " "………………. L. 100.000.000 (€ 51.645,69)       - 0,8278%

" " " " "…………….... L. 200.000.000 (€ 103.291,38)     - 0,7359%

" " " " "…………….... L. 400.000.000 (€ 206.582,76)     - 0,6132%

" " " " "………………. L. 650.000.000 (€ 335.696,98)     - 0,5519%

" " " " "………………. L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)  - 0,4596%

Sul di più........……………………........ - 0,3066%

V-a) Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100%.

V-b) Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50% della tariffa V.

V-c) Per perizie giudiziarie e stragiudiziarie, per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100%.

V-d) Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80% di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata relazione; il 100% se è presentata relazione.

NOTE

a) L'onorario minimo della tariffa V è di Lire 38.326 (€ 19,79).

Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30% con la tariffa II al 100%.

Art. 60.

TARIFFA VI - Perizie per valutazioni di navi (Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI-a) Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonnellate di stazza lorda 300, L. 61,321 (€ 0,03167)per tonn.

sul di più fino a tonnellate 1000, L. 45,987 (€ 0,02375) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 2000, L. 30,625  (€ 0,01582) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 3000, L. 22,985 (€ 0,01187) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 4000, L. 15,318 (€ 0,00791) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 5000, L. 7,650 (€ 0,00395) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 8000, L. 4,587 (€ 0,00237) per tonn.

oltre le tonnellate 8000, L. 3,063 (€ 0,00158) per tonn.

VI-b) Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115%.

VI-c) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125%.

VI-d) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla Tabella VI-a) al 125%.

VI-e) Velieri:

fino a tonnellate di stazza lorda 300, L. 45,987 (€ 0,02375) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 600, L. 36,779 (€ 0,01899) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 900, L. 30,625  (€ 0,01582) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 1200, L. 24,525 (€ 0,01267) per tonn.

sul di più fino a tonnellate 1500, L. 18,381(€ 0,00949) per tonn.

oltre le tonnellate 1500, L. 9,190 (€ 0,00475)per tonn.

VI-f) Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa

VI-e) al 125%.

VI-g) Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115%.

VI-h) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20% della tariffa VI.

NOTE

a) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un "certificato di valutazione" a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100% con il minimo di lire 15.329 (€ 7,92).

b) Per le perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150%, con il minimo di lire 45.990 (€ 23,75).

c) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà si applica la corrispondente tariffa base al 250% con il minimo di lire 76.651 (€ 39,59).

d) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

e) Per piroscafi e motonavi di oltre sedici anni e velieri e motovelieri di oltre venti anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110%.

Art. 61.

Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc. , si applicano le norme di cui al Capo II della presente tariffa.

Art. 62.

Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari, i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista.

TABELLA A

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

La tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21 agosto 1958.

Le percentuali ivi contenute sono state aggiornate, da ultimo, con D.M. 11 giugno 1987, n. 233.

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE 

Costruzioni edilizie 

 I-a 

 I-b 

I-c 

I-d 

 I-e 

 I-f 

 I-g 

129,11

21,4626

26,3683

30,9674

35,5666

67,4538

24,5287

33,4203

258,23

19,9295

24,9886

29,5877

33,8802

58,2556

22,9956

32,1939

516,46

18,3965

22,6890

27,4415

31,7340

52,1234

22,0758

29,7410

1.291,14

15,3304

18,8564

23,6088

27,5948

44,4582

19,9295

25,4485

2.582,28

13,1842

15,3304

19,9295

24,5287

39,8591

17,7833

21,4626

 5.164,57

11,0379

13,1842

17,1701

22,0758

35,2600

15,6370

18,3965

7.746,85

10,7313

13,0309

16,8635

21,4626

32,1939

14,5639

16,8635

10.329,14

 9,9648

12,7242

16,0969

20,6961

30,6608

13,797

16,0969

 15.493,71

 9,6582

12,2643

15,3304

19,3163

27,5948

13,0309

15,3304

 20.658,28

 9,1983

11,4978

14,5639

19,0097

26,0617

12,2643

14,5639

25.822,84

 8,8916

10,7313

13,7974

18,3965

24,5287

11,4978

13,7974

51.645,69

 7,6652

 9,1983

12,2643

15,3304

21,4626

 9,9648

12,2643

77.468,53

 6,7454

 7,9718

11,0379

13,3375

19,0097

 8,7383

11,0379

103.291,38

 6,1322

 7,3586

 9,9648

11,8044

16,8635

 7,8185

 9,9648

129.114,22

 5,8256

 6,7454

 9,0449

10,5780

15,0238

 7,2053

 9,0449

154.937,07

 5,5180

 6,4388

 8,2784

 9,6582

13,4908

 6,5921

 8,2784

206.582,76

 5,2123

 6,1322

 7,2053

 8,5850

11,6511

 5,9789

 7,0520

258.228,45

 5,0590

 5,8256

 6,4388

 7,9718

10,4247

 5,5190

 6,4388

309.874,14

 4,8335

 5,7993

 6,1628

 7,6192

 9,9648

 5,2737

 6,1563

361.519,83

 4,6648

 5,6000

 5,9482

 7,3620

 9,6319

 5,0985

 5,9482

416.165,52

 4,5378

 5,4445

 5,7686

 7,1396

 9,3384

 4,9452

 5,7664

464.811,21

 4,4152

 5,2978

 5,6197

 6,9600

 9,0997

 4,8159

 5,6197

516.456,90

 4,3692

 5,2430

 5,5530

 6,8790

 8,9946

 4,7612

 5,5540

774.685,35

 4,0319

 4,8378

 5,1291

 6,3512

 8,3091

 4,3955

 5,1313

1.032.913,80

 3,8326

 4,5991

 4,8795

 6,0402

 7,8995

 4,1808

 4,8795

1.549.370,70

 3,5250

 4,2312

 4,5247

 5,6044

 7,3279

 3,8786

 4,5247

2.065.827,60

 3,3617

 4,0363

 4,2794

 5,2978

 6,9315

 3,6684

 4,2794

2.582.284,50

 3,2194

 3,8633

 4,1010

 5,0766

 6,6403

 3,5129

 4,1010

oltre € 2.582.284,50 

 2,6828

 3,2194

 3,4183

 4,2305

 5,5336

 2,9274

 3,4183

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE 

Impianti industriali completi 

 Impianti di servizi generali 

II-a 

 II-b 

II-c 

III-a 

III-b 

III-c 

129,11

 38,3260

 53,6565

 68,9869

 53,6565 

 57,4891

 76,6521

258,23

 30,6608

 42,9252

 55,1895

 42,9252

 45,9913

 61,3217

516,46

 26,3683

 36,7930

 49,0573

 36,7930

 39,2459

 52,1234

1.291,14

 19,9295

 27,9014

 36,7930

 27,9014

 29,8943

 40,7789

2.582,28

 15,3304

 22,0758

 29,4344

 21,4626

 22,9956

 31,8873

 5.164,57

 12,2643

 17,1701

 22,6890

 17,1701

 18,3965

 24,5287

7.746,85

 11,4978

 16,0969

 20,6961

 16,0969 

 17,3234

 23,3022

10.329,14

 10,7313

 15,0238

 19,3163

 15,0238 

 16,0969

 21,4626

 15.493,71

 9,9648

 13,9507

 17,9366

 13,9507 

 15,0238

 19,9295

 20.658,28

 9,1983

 12,8776

 16,5569

 12,8776 

 13,7974

 18,3965

25.822,84

 8,7383

 12,2643

 15,7903

 12,2643 

 13,1842

 17,4767

51.645,69

 7,6652

 9,1983

 13,7974

 10,7313 

 11,4978

 15,3304

77.468,53

 6,7454

 7,6652

 11,9577

 9,3516 

 9,9648

 13,4908

103.291,38

 5,9789

 6,4388

 10,1181

 8,1251 

 8,7383

 11,9577

129.114,22

 5,3656

 6,2855

 8,5850

 7,2053 

 7,8185

 10,7313

154.937,07

 4,9057

 5,6723

 7,3586

 6,5921 

 7,2053

 9,8115

206.582,76

 4,2925

 4,9057

 6,1322

 5,6723 

 6,2855

 8,5850

258.228,45

 3,8326

 4,5991

 5,2123

 5,0590 

 5,6723

 7,6652

309.874,14

 3,6630

 4,3955

 4,9824

 4,8335 

 5,4226

 7,3279

361.519,83

 3,5413

 4,2487

 4,8159

 4,6648 

 5,2386

 7,0827

416.165,52

 3,4340

 4,1195

 4,6692

 4,5378 

 5,0787

 6,8680

464.811,21

 3,3442

 4,0122

 4,5488

 4,4152 

 5,9517

 6,6884

516.456,90

 3,3070

 3,9662

 4,4962

 4,3692 

 4,8926

 6,6118

774.685,35

 3,0529

 3,6630

 4,1545

 4,0319

 4,5181

 6,1059

1.032.913,80

 2,9018

 3,4884

 3,9509

 3,8326 

 4,2969

 5,8102

1.549.370,70

 2,6938

 3,2303

 3,6640

 3,5260

 3,9859

 5,3854

2.065.827,60

 2,5470

 3,0551

 3,4647

 3,3617 

 3,7713

 5,0941

2.582.284,50

 2,4397

 2,9281

 3,3201

 3,2194

 3,6114

 4,8795

oltre € 2.582.284,50 

 2,0331

 2,4401

 2,7668

 2,6828

 3,0095

 4,0662

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO  DELLE OPERE 

Impianti elettrici 

Macchine isolate 

Ferrovie e strade 

IV-a 

IV-b 

IV-c 

VI-a 

VI-b 

129,11

 45,9913

 38,3260

 30,6608

 61,3217 

 18,7031

 23,6088

258,23

 36,7930

 30,6608

 24,5287

 45,9913

 17,6300

 22,6890

516,46

 30,6608

 25,7551

 20,8494

 38,3260 

 15,7903

 20,6961

1.291,14

 23,9155

 19,9295

 15,9436

 30,0476 

 12,4176

 17,3234

2.582,28

 18,3965

 15,3304

 12,2643

 21,1560 

 10,2714

 14,4106

 5.164,57

 14,7172

 12,2643

 9,8115

 15,3304

 9,1983

 13,3375

7.746,85

 13,7974

 11,4978

 9,1983

 12,8776 

 8,7383

 12,7242

10.329,14

 12,8776

 10,7313

 8,5850

 12,2643 

 8,4317

 12,2643

 15.493,71

 11,9577

 9,9648

 7,9718

 11,3445 

 7,6652

 11,6511

 20.658,28

 11,0379

 9,1983

 7,3586

 - 

 6,8987

 11,0379

25.822,84

 10,4247

 8,7383

 7,0520

 9,5049

 6,1322

 10,4247

51.645,69

 9,1983

 7,6652

 6,1322

 6,8987

 4,5991

 8,4317

77.468,53

 8,4317

 6,7454

 5,5190

 - 

 4,2925

 7,6652

103.291,38

 7,8185

 6,1322

 5,0590

 4,5991 

 4,1392

 7,3586

129.114,22

 7,3586

 5,8256

 4,7524

 - 

 3,9859

 7,0510

154.937,07

 7,0520

 5,5190

 4,4458

 - 

 3,8326

 6,7454

206.582,76

 6,7454

 5,2123

 4,2925

 - 

 3,6793

 6,4388

258.228,45

 6,4388

 4,9057

 4,1392

 - 

 3,5260

 6,1322

309.874,14

 6,1563

 4,6911

 3,9552

 - 

 3,4844

 5,9657

361.519,83

 5,9482

 4,5312

 3,8217

 - 

 3,4669

 5,8562

416.165,52

 5,7664

 4,3955

 3,7056

 - 

 3,4537

 5,7445

464.811,21

 5,6197

 4,2816

 3,6114

 - 

 3,4143

 5,6306

516.456,90

 5,5540

 4,2334

 3,5720

 - 

 3,3990

 5,4730

774.685,35

 5,1313

 3,9093

 3,2982

 - 

 3,2303

 4,8094

1.032.913,80

 4,8795

 3,7187

 3,1362

 - 

 3,1165

 4,4480

1.549.370,70

 4,5247

 3,4493

 2,9084

 - 

 3,0814

 4,3495

2.065.827,60

 4,2794

 3,2800

 2,7485

 - 

 3,0048

 4,2925

2.582.284,50

 4,1020

 3,1230

 2,6368

 - 

 2,9478

 4,2356

oltre € 2.582.284,50 

 3,4183

 2,6025

 2,1974

 - 

 2,4565

 3,5296

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE 

Opere idrauliche 

Acquedotti e fognature 

 VII-a 

VII-b 

VII-c 

VIII 

129,11

 21,4626 

 24,5287 

 26,3683 

 26,3683 

258,23

 19,9295 

 23,4555

 24,9886 

 24,9886 

516,46

 17,7833 

 19,9295 

 22,6890 

 22,6890 

1.291,14

 14,2573 

 15,6370

 18,8564 

 18,8564 

2.582,28

 11,0379 

 13,4908

 15,9436 

 15,1771

 5.164,57

 9,1983 

 10,4247

 13,1842 

 13,1842

7.746,85

 8,7383 

 9,6582

 12,5709 

 12,5709

10.329,14

 8,4317 

 9,1983

 11,9577 

 11,9577

 15.493,71

 7,6652 

 8,5850

 10,8846 

 10,8846

 20.658,28

 6,8987 

 7,9718

 9,9648 

 9,9648

25.822,84

 6,1322 

 7,3586

 9,1983 

 9,1983

51.645,69

 4,5991 

 5,3656

 6,1322 

 7,6652

77.468,53

 4,2925 

 - 

 - 

 6,4388

103.291,38

 4,1392 

 - 

 - 

 6,1322

129.114,22

 3,9859 

 - 

 - 

 5,8256

154.937,07

 3,8326 

 4,5991

 5,2123 

 5,5190

206.582,76

 3,6793 

 - 

 - 

 5,2123

258.228,45

 3,5260 

 4,4458

 5,0590 

 5,0590

309.874,14

 3,4340

 4,3845

 5,0087 

 4,8335

361.519,83

 3,4034

 4,3232

 4,9408 

 4,6714

416.165,52

 3,2500

 4,2619

 4,8685 

 4,5334

464.811,21

 3,2194

 4,2005

 4,8006 

 4,4174

516.456,90

 3,1887 

 4,1392 

 4,7261 

 4,3648 

774.685,35

 3,0354

 4,0472

 4,6232 

 4,0319 

1.032.913,80

 2,8821

 3,9246

 4,4809

 3,8326 

1.549.370,70

 2,7288

 3,7406

 4,2728

 3,5567 

2.065.827,60

 2,6368

 3,5567

 4,0648

 3,3617 

2.582.284,50

 2,5142

 3,3727

 3,8501

 3,2216 

oltre € 2.582.284,50 

 2,0952

 2,8106

 3,2084

 2,6846

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE 

Ponti, manufatti isolati, strutture speciali 

 IX-a 

IX-b 

 IX-c 

129,11

 24,5287 

 30,9674 

 35,7505 

258,23

 23,4555

 29,4344

 33,8802 

516,46

 19,9295

 27,4415

 31,7340 

1.291,14

 15,6370

 22,9956

 27,1348

2.582,28

 12,2643

 19,0097

 22,6890

 5.164,57

 10,2714 

 17,1701

 20,2362

7.746,85

 9,6582 

 15,6370

 19,3163

10.329,14

 9,1983

 15,3304

 18,7031

 15.493,71

 8,5850

 14,7172

 17,4767

 20.658,28

 7,9718

 14,1040

 16,4035

25.822,84

 7,3586

 13,4908 

 15,3304

51.645,69

 5,8256

 10,4247

 12,2643

77.468,53

 5,2123

 8,8916

 10,2714

103.291,38

 4,9057

 8,2784

 9,6582

129.114,22

 4,5991

 7,8185

 9,0449

154.937,07

 4,2925

 7,3586

 8,7383

206.582,76

 3,9859

 7,0520

 8,4317

258.228,45

 3,6793

 6,7454 

 8,1251

309.874,14

 3,5807

 6,4103

 7,9105

361.519,83

 3,4647

 6,1979

 7,5426

416.165,52

 3,3464

 5,9898

 7,2973

464.811,21

 3,2084

 5,7511

 7,0520

516.456,90

 3,1624 

 5,6569 

 6,7563 

774.685,35

 2,7770

 4,9714

 6,6578 

1.032.913,80

 2,5229

 4,5115

 5,8497

1.549.370,70

 2,4069

 4,3100

 5,3087

2.065.827,60

 2,3937

 4,2925

 5,0634

2.582.284,50

 2,3696

 4,2421

 5,0284

oltre € 2.582.284,50 

 1,9747

 3,5351

 4,1903

TABELLA B

PRESTAZIONI PARZIALI 

 I 

 I 

 I 

 II - III

 IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

a-b-c-d

 e 

 f-g 

 

 a) Progetto di massima 

 0,10 

 0,12 

 0,08 

 0,12 

 0,08 

 0,12 

 0,07 

 0,04- - 0,07 

 0,10 

 0,07 

 b) Preventivo sommario 

 0,02 

 0,02 

 0,02 

 0,03 

 0,02 

 0,03 

 0,03 

 0,01 - 0,02 

 0,03 

 0,03 

 c) Progetto esecutivo 

 0,25 

 0,28 

 0,28 

 0,22 

 0,18 

 0,30 

 0,15 

 0,15 - 0,12 

 0,15 

 0,20 

 d) Preventivo particolareggiato 

 0,10 

 0,08 

 0,08 

 0,10 

 0,07 

 0,07 

 0,12 

 0,05 - 0,04 

 0,05 

 0,05 

 e) Particolari costruttivi e decorativi 

 0,15 

 0,20 

 0,04 

 0,08 

 0,05 

 0,08 

 0,10 

 0,15 

 0,12 

 0,20 

 f) Capitolati e contratti 

 0,03 

 0,03 

 0,05 

 0,10 

 0,10 

 - 

 0,08 

 0,10 

 0,10 

 0,10 

 g) Direzione lavori 

 0,25 

 0,20 

 0,35 

 0,15 

 0,20 

 0,15 

 0,25 

 0,30 

 0,25 

 0,20 

 h) Prove di officina 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 0,12 

 - 

 - 

 - 

 - 

 i) Assistenza al collaudo 

 0,03 

 0,02 

 0,03 

 0,15 

 0,20 

 0,13 

 0,05 

 0,05 

 0,05 

 0,10 

 l) Liquidazione 

 0,07 

 0,05 

 0,07 

 0,05 

 0,10 

 - 

 0,15 

 0,15 

 0,15 

 0,05 

TABELLA C - COLLAUDO ART. 19-B DELLA TARIFFA

IMPORTO DELLE OPERE € 

PERCENTUALE APPLICATA SULL'IMPORTO

senza reparto a) 

con il reparto b) 

 516,46

 3,0661 

 3,9589 

1.032,91

 2,6982 

 3,4953 

 1.549,37

 2,4529 

 3,1887 

 2.582,26

 2,1463 

 2,7901 

 5.164,57

 1,4717 

 1,9010 

 7.746,85

 1,0731 

 1,3797 

 10.329,14

 0,8892 

 1,1651 

 15.493,71

 0,6439 

 0,8278 

 20.658,28

 0,5519 

 0,7052 

 25.822,84

 0,4752 

 0,6132 

 30.987,41

 0,4293 

 0,5519 

 36.151,98

 0,3986 

 0,5212 

 41.316,55

 0,3833 

 0,4906 

 46.481,12

 0,3679 

 0,4599 

 51.645,69

 0,3526 

 0,4446 

 77.468,53

 0,2790 

 0,3618 

 103.291,38

 0,2361 

 0,3066 

 154.937,07

 0,1901 

 0,2453 

 258.228,45

 0,1502 

 0,1962 

2.582.284,50

 0,1502 

 0,1962 

OLTRE

 0,1252

 0,1635 

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota. Per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€ 2.582.284,50 ) si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29 giugno 1981: 0,125 e 0,163.
 

TABELLA D - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO (ART. 19c)

Anno di aggiudicazione dell'appalto 

Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere

 1938

 55,00 

 1939

 47,83 

 1940

 36,67 

 1941

 28,95 

 1942

 23,40 

 1943

 15,71 

 1° semestre 1944

 9,17 

 2° semestre 1944

 3,93 

 1° semestre 1945

 2,33 

 2° semestre 1945

 2,02 nbsp;

 1° semestre 1946

 2,02 

 2° semestre 1946

 1,67 

 1947

 1,00

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso - ove occorre, interpolarla - contenuta nella tabella sopra riportata. 

NOTE 

a) L'importo da aggiornarsi:

è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore;

è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario, in questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi. 

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c). 

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento. 

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo. 

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:

1) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopraluoghi fuori sede;

2) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale;

3) gli onorari a vacazione, in ragione di lire 18.000 (€ 9,30) all'ora limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi. 

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

TABELLA E - ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Importo dell'opera

Percentuale applicata sull'importo

 Fino a € 2.582,28

 1,8397 

 Sul di più fino a € 10.329,14

 1,6863

 Sul di più fino a € 25.822,84

 1,5330

 Sul di più fino a € 51.645,69

 1,2264

 Oltre € 51.645,70 e per qualsiasi importo

 1,0731

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento. 

Gli onorari di cui alla tabella sopra riportata, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20 per cento; per aggiunte e ampliamenti, del 10 per cento; per ordinaria manutenzione, del 40 per cento.

TABELLA F

ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE PARTICOLAREGGIATE PER OGNI MILLE LIRE DI IMPORTO STIMATO

La Tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21 agosto 1958.

IMPORTO STIMATO 

Costruzioni edilizie

Impianti industriali completi

Impianti di servizi generali

Impianti elettrici

 I 

 II 

 III 

 IV 

129,11

 52,1234 

 52,1234 

 55,1895 

 39,8591 

258,23

 34,3401 

 34,3401

 36,7930 

 24,5287

516,46

 27,5948

 27,5948

 29,4344

 19,6229

1.291,14

 22,3824

 22,3824

 23,9155

 15,9436

2.582,28

 17,1701

 17,1701

 18,3965

 12,2643

5.164,57

 13,7974

 13,7974

 14,7172

 9,8115

7.746,85

 12,8776

 12,8776

 13,7974

 9,1983

10.329,14

 11,9577

 11,9577

 12,8776

 8,5850

15.493,71

 11,0379

 11,0379

 11,9577

 7,9718

20.658,28

 10,4247

 10,4247

 11,0379

 7,3586

25.822,84

 9,8115

 9,8115

 10,4247

 7,0520

51.645,69

 7,3586

 7,3586

 9,1983

 6,1322

103.291,38

 4,9057

 4,9057

 7,6522

 5,2123

154.397,07

 4,2925

 4,2925

 6,7454

 4,9057

258.228,45

 3,6793

 3,6793

 6,1322

 4,2925

309.874,14

 3,6596

 3,6596

 5,8606

 4,1086

361.519,83

 3,5304

 3,5304

 5,6591

 3,9903

413.165,52

 3,4296

 3,4296

 5,4927

 3,8633

464.811,21

 3,3442

 3,3442

 5,3525

 3,8019

516.456,90

 3,3070

 3,3070

 5,2912

 3,6793

774.685,35

 3,0551

 3,0551

 4,8466

 3,4647

1.032.913,80

 2,9018 

 2,9018

 4,6604

 3,3902

1.549.370,70

 2,6916

 2,6916

 4,3714

 3,2500

2.065.827,60

 2,5448

 2,5448

 4,1020

 3,0464

2.582.284,50

 2,4419 

 2,4419

 3,9246

 2,8755

oltre € 2.582.284,50

 2,0349

 2,0349

 3,2695

 2,3963

IMPORTO STIMATO  

Macchine isolate

Ferrovie e strade 

 Opere idrauliche

Acquedotti e fognaturE

Ponti, manufatti iso lati, strutture speciali

 V 

 VI 

 VII 

 VIII 

 IX 

129,11

 58,2556 

 27,5948 

 27,5948

 30,6608 

 36,7930 

258,23

 36,7930 

 18,0899

 18,7031

 19,9295

 23,6088

516,46

 30,6608 

 16,5569

 15,9436

 18,0899

 22,0758

1.291,14

 23,9155

 13,7974

 12,5709

 15,0238 

 18,3965

2.582,28

 16,8635 

 11,6511

 10,7313

 12,2643

 15,3304

5.164,57

 12,2643 

 10,7313

 8,2784

 10,4247

 13,7974

7.746,85

 10,4247 

 10,1181

 7,6652

 10,1181

 12,5709

10.329,14

 9,8115 

 9,8115

 7,3586

 9,5049

 12,2643

15.493,71

 9,1983 

 9,1983 

 6,7454

 8,5850

 11,6511

20.658,28

 7,9718

 8,8916

 6,4388

 7,9718

 11,3445

25.822,84

 7,3586

 8,2784

 5,8256

 7,3586

 10,7313

51.645,69

 6,1322

 6,7454

 4,2925

 6,1322

 9,1983

103.291,38

 4,9057

 5,2123

 3,0661

 4,9057

 7,6522

154.397,07

 4,2925

 4,9057

 2,6062

 4,2925

 6,7454

258.228,45

 3,6793

 4,2925

 2,2996

 3,6793

 6,1322

309.874,14

 - 

 4,1086

 2,0696

 3,6596

 5,9789

361.519,83

 - 

 3,9903

 1,8856

 3,5304

 5,7029

413.165,52

 - 

 3,8633

 1,8397

 3,4296

 5,5737

464.811,21

 - 

 3,8019

 1,7477

 3,3442

 5,5124

516.456,90

 - 

 3,6793

 1,7017

 3,3070

 5,0897

774.685,35

 - 

 3,4647

 1,6097

 3,0551

 4,8378

1.032.913,80

 - 

 3,3902

 1,3797

 2,9018

 4,4874

1.549.370,70

 - 

 3,2500

 1,1498

 2,6916

 4,2421

2.065.827,60

 - 

 3,0464

 1,0118

 2,5448

 4,0648

2.582.284,50

 - 

 2,8755

 0,9198

 2,4419

 3,9246

oltre € 2.582.284,50

 - 

 2,3963

 0,7665

 2,0349

 3,2705

A norma del D.M. 11 giugno 1987 per la parte eccedente l'importo stimato di 5 miliardi (€ 2.582.284,50) si applicano le percentuali del precedente D.M. 29 giugno 1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

TABELLA G

Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa 

Percentuale di maggiorazione dell'onorario 

 Fino al 31 dicembre 1940

 550% 

 Fino al 31 dicembre 1941

 450% 

 Fino al 31 dicembre 1942

 350% 

 Fino al 31 dicembre 1943

 250% 

 Fino al 31 dicembre 1944

 100% 

 Fino al 31 dicembre 1945

 20% 

 Fino al 31 dicembre 1946

 15% 

NORME SULLA TARIFFA DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

(Legge 4 marzo 1958, n. 143 - G. U. 15 marzo 1958, n. 65)

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949 n. 143, o stabiliti secondo il disposto delle presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949 n. 143.

INDEROGABILITA' DEI MINIMI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

(Legge 5 maggio 1976 n. 340 - G. U. 3 giugno 1977, n. 144)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Articolo unico:

All'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n.143, è aggiunto il Comma seguente:<<I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949 n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949 n. 143 >>.La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.Tale provvedimento avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, il difetto di fondamento giuridico dei diversi DD. MM. (D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608, D. M. 18 settembre 1967, n. 17321 per la liquidazione degli onorari per prestazioni relative all'edilizia economica popolare) e di ogni disciplinare ancorato a tali DD. MM., per le parti che imponevano ai professionisti riduzioni del 20 e 25% sugli importi degli onorari conteggiati secondo tariffa.Peraltro, all'articolo 6 della Legge 1° luglio 1977, n. 404, veniva precisato che l'articolo unico della Legge 340/1976 <<deve intendersi applicato esclusivamente ai rapporti intercorrenti fra privati >>.Inderogabilità dei minimi ed altro (Si omettono gli articoli da 1 a 5 e da 7 a 11 che riguardano stanziamenti per l'edilizia carceraria) (Legge 1° luglio 1977, n.404 (art. 6) - G.U. 18 luglio 1977, n. 195)Art. 6. - L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n.340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della Tariffa Professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel Comma precedente può essere maggiorato per non più del 20%; Tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.Per gli incarichi previsti dal 2° Comma, le spese riconoscibili ai sensi della Tariffa Professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.Le disposizione dei Commi 2°, 3° e 4° del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente Legge.

ADEGUAMENTO, CON MODIFICAZIONI, DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI, APPROVATA CON LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143

(D.M. 21 agosto 1958 - G. U. 2 settembre 1958, n. 211)

Art. 1. - Quando l'incarico al professionista riguarda l'esecuzione di opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciale cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da un quinto a un mezzo, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.Art. 2. - I criteri stabiliti negli articoli 21,22 e 23 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del Capo II della stessa tariffa.Art. 3. - Le Tabelle A e F, allegate alla legge citata nell'articolo precedente, sono prolungate, oltre i 500 milioni di Lire (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50), come rispettivamente alle Tabelle A/1 e F/1 annesse al presente decreto, nelle quali ultime le percentuali risultano già maggiorate dell'aumento fissato al seguente articolo 4, secondo Comma.Art. 4. - I compensi a vacazione previsti nell'articolo 4, terzo Comma, della tariffa indicata al precedente articolo 2 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di Lire 2.000 (€ 1,03) per il professionista incaricato, di Lire 1.200 (€ 0,70) per ogni aiuto iscritto nell'albo e di Lire 720 (€ 0,37) per ogni altro aiuto di concetto.Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa sono aumentati del 40%. Art. 5. - Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'articolo 13, primo Comma della tariffa indicata nel precedente articolo 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo. Art. 6. - I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.

REVISIONE DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI E DEGLI  ARCHITETTI

(D. M. 25 febbraio 1965 - G. U. 3 marzo 1965, n. 55)

I compensi a vacazione previsti nell'articolo 4, terzo Comma della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di Lire 3.000 (€ 1,55) per il professionista incaricato, di Lire 1.800 (€ 0,93) per ogni aiuto iscritto nell'albo e di Lire 1.080 (€ 0,56) per ogni altro aiuto di concetto.

Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa e adeguati con decreto Ministeriale del 21 agosto 1958 sono ulteriormente aumentati del 15%.

MODIFICAZIONI DEI COMPENSI PREVISTI DALLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

(D. M. 18 novembre 1971 - G. U. 4 dicembre 1971, n.307)

I compensi previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con DD. MM. 21 agosto 1958 e 25 febbraio 1965, sono ulteriormente aumentati del 15%.

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

(D. M. 13 aprile 1976 - G. U. 21 aprile 1976, n. 104)

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965 e 18 novembre 1971 sono ulteriormente aumentati del 15%.I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di Lire 7.200 (€ 3,72) per il professionista incaricato, di Lire 4.350 (€ 2,25) per l'aiuto iscritto nell'albo e di Lire 2.600 (€ 1,34) per l'aiuto di concetto.

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

(D. M. 29 giugno 1981 - G. U. 4 luglio del 1981, n. 182)

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971 e 13 aprile 1976 sono ulteriormente aumentati del 20%.I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di Lire 12.000 (€ 6,20) per il professionista incaricato, di Lire 7.500 (€ 3,87) per l'aiuto iscritto all'albo e di Lire 4.500 (€ 2,32) per l'aiuto di concetto.

 

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

(D. M. 11 giugno 1987, n. 233 - G. U. 16 giugno 1987, n. 138)

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20% ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) che rimangono fissato nella misura prevista dal Decreto Ministeriale 29 giugno 1981.I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di Lire 18.000 (€ 9,30) per il professionista incaricato, di Lire 13.500 (€ 6,97) per l'aiuto iscritto nell'albo e di Lire 9.500 (€ 4,91) per l'aiuto di concetto.

 

CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 22 LUGLIO 1977 N. 5350/61

Criteri di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri ed architetti. Al fine di dirimere le perplessità sorte in ordine alle interpretazioni degli articoli 15 e 18 della vigente tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, si rappresenta quanto segue.L'articolo 15 della tariffa dispone che quando per l'esecuzione delle opere il professionista porta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (Compilazione del progetto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base ad una percentuale del consuntivo lordo. <<A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi...>>.Al riguardo si pone il problema di stabilire se nel concetto di consuntivo lordo rientri o meno l'importo del compenso revisionale. Ad avviso di questo Ministero, il quesito deve essere risolto positivamente.Infatti, la nozione di consuntivo lordo fornita dalla disposizione suindicata (<<somma di tutti gli importi liquidati>>) lascia chiaramente intendere l'intenzione del legislatore di commisurare il compenso per l'attività del professionista (che, nell'ipotesi considerata, segue l'intero sviluppo dell'opera, dall'ideazione all'approvazione) al costo complessivo dell'opera stessa, nel quale non possono essere non comprese le somme pagate a titolo di revisione prezzi.Ciò tanto più ove si consideri che, per effetto della nuova disciplina del pagamento dei compensi revisionali, dettata dalla Legge 21 dicembre 1974 n. 700, il regime giuridico del compenso revisionale è stato pienamente equiparato a quello del prezzo.In tal caso, si è, del resto, recentemente espresso il Consiglio di Stato, previo avviso favorevole del Ministero del Tesoro (Parere della I Sezione n. 1230/76 del 19 novembre 1976). L'articolo 19 della tariffa considera l'ipotesi in cui l'attività del professionista non segua l'intero sviluppo dell'opera ma sia limitato ad una o più fasi; al riguardo, nel caso di incarico parziale originario, la norma dispone che la determinazione del compenso a percentuale sia fatta in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.In ordine a tale disposizione, mentre per la nozione di <<consuntivo lordo>> vanno richiamate le precedenti considerazioni relative all'articolo 15, per quanto concerne quella di <<attendibile preventivo>>, va ritenuto che essa vada riferita ai reali prezzi di mercato al momento della prestazione, con esclusione di qualsiasi determinazione avente carattere fittizio.Pertanto, per quanto concerne le prestazioni che si effettuano in corso d'opera (direzione dei lavori) o ad opera finita (collaudo), il compenso professionale va determinato in relazione all'importo dei lavori, comprensivo dell'eventuale aumento d'asta e, dell'eventuale compenso revisionale; per quanto riguarda, invece, la progettazione, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la relativa prestazione, sulla base dell'incarico conferito o per altre ragioni, si esaurisca in un determinato momento (approvazione del progetto) da quella in cui la prestazione del progettista si protragga successivamente al predetto momento, con interventi progettuali in corso d'opera.Il compenso professionale va commisurato nella prima ipotesi, all'importo dei lavori progettati, in base ai prezzi correnti al momento suindicati, mentre nell'altra, proprio perché la prestazione professionale si protrae nel tempo il compenso professionale va commisurato a consuntivo lordo dell'opera, inteso nel senso innanzi precisato.

 

ONORARI PER OO. PP. E PER EDILIZIA SOVVENZIONATA

Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche.

(D. M. 15 dicembre 1955, n. 22608)

SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO contenente le norme e condizioni per il conferimento a ..... (*) liber..... professionist..... (1) dell'incarico della compilazione del progetto (e della direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori) (2) .....(1) - Singolare e plurale a seconda che l'incarico sia conferito ad un professionista o ad un gruppo di professionisti.(2) - Le parole fra parentesi dovranno essere trascritte nel caso in cui l'incarico venga esteso alla direzione dei lavori.

Articolo 1

Il Ministero dei Lavori Pubblici affida a ..... (1 - idem sopra) .......... iscritt..... all'albo professionale di.......l'incarico della compilazione del progetto (della direzione) (2 - idem sopra) dei lavori di ...........……..

Articolo 2

I..... Professionist..... svolg..... l'incarico alla dipendenza dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile dal quale ricev..... istruzioni circa la compilazione del progetto (e la direzione dei lavori) (2 - idem sopra).Ess..... pertanto rest..... obbligat..... all'osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con D.M. 29 maggio 1895 (e del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350) (2 - Idem sopra) e del regolamento per il servizio del Genio Civile approvato con R. D. 2 marzo 1931 n. 287.Si chiarisce il n. 5 dell'articolo 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1895, intendendosi per <<tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna>> quelli che servono ad individuare completamente il progetto.

Articolo 3

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere di Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL. PP., di cui al D. M. 29 maggio 1895; ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Ingegnere Capo.

Articolo 4

Il progetto, oltre agli allegati di cui al D. M. 29 maggio 1895, dovrà pure comprendere il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni ed edifici di cui sia necessaria la espropriazione, indicandone i confini, la natura, la qualità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco con il nome e cognome dei proprietari, l'indicazione sommaria dei beni da espropriare, ed in genere tutti quegli altri dati necessari per procedere alla compilazione del piano parcellare e alla determinazione delle relative indennità in base a regolari computi.

Articolo 5

I..... progettist..... dovr...... presentare, nel termine di mesi..... uno studio di massima, sul quale l'Amministrazione darà il preliminare benestare, diretto a concretare i criteri informatori e l'entità approssimativa dell'opera, nonché a determinare sia l'ordine di grandezza della spesa, che la cifra approssimativa del compenso per la progettazione.Qualora per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte de..... progettist.....In siffatto caso, e sempre che il progetto di massima sia stato giudicato dai Superiori Corpi Tecnici attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, comporterà a..... progettist..... soltanto un compenso ridotto, pari al 20% di quello stabilito nel successivo articolo 9, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso da..... progettist..... in dipendenza della presente convenzione.Qualora il progetto di massima venisse invece non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica a..... progettist..... non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare i..... progettist..... di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

Articolo 6

I grafici e disegni del progetti definitivo saranno presentati in minuta all'ufficio del Genio Civile per il suo benestare entro il ......... nella intesa che dalla data del detto benestare decorrerà l'ulteriore termine di ...... per consegnare, completamente ultimato all'ufficio del Genio Civile stesso, un esemplare del progetto definitivo. Altri due esemplari saranno consegnati da..... progettist..... dopo l'approvazione definitiva del progetto stesso.Qualora la presentazione del progetto definitivo venisse ritardata oltre il termine ultimo sopra stabilito, sarà applicata una penale di € ......... (3) per ogni settimana di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all'articolo 9.Nel caso che il ritardo ecceda i giorni ......... l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso i..... progettist..... inadempient..... senza che quest..... ultim..... poss..... pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese.(3) - La penale a seconda dell'urgenza e dell'importanza del progetto varierà da lire 1.000 (€ 0,52) a Lire 3.000 (€ 1,55) per compensi fino a Lire 300.000 (€ 154,94). Per i compensi superiori, si aggirerà fra lo 0,2 e il 9,5% del compenso medesimo arrotondando la cifra.

Articolo 7

I..... progettist..... si obblig..... d'introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nelle impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall'Ingegnere Capo, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui appresso.Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione dei LL.PP. ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Ingegnere Capo, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Articolo 8

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da..... progettist..... e dal personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per l'esecuzione dei rilievi topografici, sarà corrisposta a..... progettist....., dopo che il progetto sia stato ritenuto ammissibile dal Genio Civile, la somma pari al .....% (al 30% dell'onorario di cui al successivo articolo 9 per l'edilizia o per qualsiasi altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui i..... professionist..... ha..... la residenza anagrafica, al 45% per l'edilizia da svolgersi fuori del Comune in cui ..... professionist..... ha..... la residenza anagrafica e al 60% per tutti gli altri casi).Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico de..... progettist....., ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, quando queste vengono disposte dall'Amministrazione nei limiti delle somme preventivamente approvate.

Articolo 9

L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene dedotto, previa riduzione del 20% dalle Tabelle A, B allegate alla Legge 2 marzo 1949 n.143, che approva la nuova tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.L'importo sul quale si applica la percentuale è quello complessivo di progetto, detratta la sola quota per imprevisti e quella eventuale di spese generali non incluse nei prezzi.Per le opere identiche, complete ed importanti, ripetute, per le quali non sia stato fatto uno studio di adattamento ai singoli impieghi, o che abbiano richiesto la progettazione e il calcolo una volta per tutte, l'importo da prendere a base per la liquidazione dell'onorario verrà computato detraendo dall'importo di progetto l'ammontare complessivo di stima di dette opere ed aggiungendo una somma eguale a 1+ n/3 volte l'importo delle opere medesime (4). Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive che si attengono soltanto alla quantità dei lavori originariamente previsti, l'importo di esse è da sommare a quello originario, e sull'importo globale sarà computato l'onorario da ridursi beninteso del 20%.Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedono l'applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario verrà corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente, ridotto del 20%.Per le perizie di variante e suppletive la percentuale di onorario va determinata come le perizie suppletive.Quando l'incarico viene dall'Amministrazione affidato a più professionisti riuniti in collegio, l'onorario di ciascuno di essi sarà determinato nella misura del 70% del compenso che gli spetterebbe in ragione della tariffa professionale previamente ridotta del 20%.(4) - Si precisa che per opere complete ed importanti deve intendersi ad esempio un ponte della luce complessiva superiore a 20 m. od altra similare se trattasi di strada, un serbatoio della capacità superiore a 500 mc. - od altra opera similare - se si tratti di acquedotti; un fabbricato a se stante se trattasi di edilizia.

Articolo 10

Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista e che vengano richiesti dall'Ingegnere Capo, sarà corrisposto a..... professionist..... un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.Qualora il progettista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e di esecuzione) e l'Ingegnere Capo richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta a..... professionist..... un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario stabilito a norma degli articoli precedenti.Ove invece, non per fatto de..... progettist..... la progettazione esecutiva non venga originariamente estesa a tutta l'opera, ma limitata ad alcuni lotti, a..... progettist..... compete l'onorario per il progetto di massima totale e l'onorario per la progettazione esecutiva calcolato applicando la percentuale che risulta dalla Tabella in corrispondenza dell'importo dei singoli progetti dei medesimi lotti esecutivi redatti, con l'aumento di cui al precedente 2° Comma.Il rimborso spese di cui al precedente articolo 8 sarà in tal caso applicato proporzionalmente alla parte dell'importo dei progetti esecutivi redatti.Per la revisione dei prezzi si applica l'articolo 23/c Tabella E Tariffa Nazionale decurtata del 20%.Per gli aggiornamenti dei prezzi si applica l'articolo 23/b della Tariffa Nazionale decurtata del 20%.

Articolo 11

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data della presente convenzione.In ogni caso l'importo del progetto, a base di liquidazione dell'onorario, non dovrà superare € ....…. per ogni........ (5).(5) - Questo ultimo Comma è da intendersi soltanto per la progettazione di opere valutabili, a un tanto per elemento unitario, oppure in cifra limite di insieme, in base al mercato corrente.

Articolo 12

Gli onorari suddetti verranno corrisposti nella misura di un terzo dell'importo totale dopo che il progetto esecutivo sia stato ritenuto ammissibile dal Genio Civile; e per gli altri due terzi quando il progetto esecutivo abbia ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato.Qualora l'approvazione definitiva del progetto non sia intervenuta entro i tre mesi dalla sua presentazione, l'Amministrazione corrisponderà un ulteriore acconto sino a raggiungere i nove decimi del compenso totale.Se il ritardo all'approvazione non dipende da inerzia dell'Amministrazione, bensì da manchevolezze degli elaborati, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il professionista abbia restituito il progetto con le modifiche suggerite dai competenti organi.

Articolo 13

L'Amministrazione avrà la facoltà di fornire a..... professionist..... tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il (suo, loro) compito, per la redazione del progetto.Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà l'onorario sarà ridotto del.....%. (6).In caso di mancata accettazione della misura della riduzione deciderà il Ministro sentito il parere degli organi consultivi del Ministero dei LL.PP. (Consiglio Superiore dei LL.PP. e Comitato Tecnico Amministrativo dei Provveditorati Regionali alle OO.PP.).

(6) - La riduzione, a seconda dei casi e dell'importanza della fornitura, varierà dal 5% al 25%.

Articolo 14

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da..... progettist..... possa..... essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Articolo 15

L'Amministrazione dei Lavori Pubblici potrà affidare lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali in un'opera a professionista diverso da quell..... incaricat... dello studio del progetto generale dell'opera (escluse le suddette parti speciali).In tal caso i..... professionist....., su richiesta dell'Ingegnere Capo, resta..... obbligat..... a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.Ai fini del computo dell'onorario spettante a..... professionist..... incaricat..... del progetto generale, l'importo di quest'ultimo sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

Articolo 16

Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, i..... professionist..... dovr..... attenersi alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del Direttore dei Lavori.

Articolo 17

L'onorario - da applicarsi con riduzione del 20% per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo - sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere dalle tabelle A, B ed E allegate alla vigente legge 2 marzo 1949 n. 143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto. L'onorario, ridotto del 20%, sarà riferito all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo.Nell'onorario, per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.Tale onorario sarà corrisposto nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.Nel caso di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà a..... professionist..... un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto.Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà a..... professionist..... nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Articolo 18

Tutte le spese di direzione, di misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico de..... professionist..... Si fa solo eccezione per spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi da..... professionist..... e dal (suo, loro) personale di aiuto, per le quali sarà corrisposta la somma pari alla percentuale dell'onorario di cui al precedente articolo 17, nella misura stabilita al precedente articolo 8. Tale somma sarà pagata in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate nel predetto articolo 17 per la corresponsione dell'onorario.Sono esclusi dagli oneri del professionista quelli inerenti all'assistenza giornaliera dei lavori e alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; le corrispondenti mansioni verranno assolte da personale del Genio Civile.

Articolo 19

Nel caso che l'opera sia attuata in lotti, formanti oggetto di appalti separati o distinti, l'onorario della direzione dei lavori ragguagliato al complesso dei lotti viene maggiorato del 10%.Qualora a...... professionist...... siano commessi anche gli oneri di cui all'ultimo Comma del precedente articolo 18, il compenso correlativo formerà oggetto di apposita pattuizione nelle linee della presente convenzione.

Articolo 20

Nel caso che per un lavoro, la cui gestione è tenuta dall'ufficio del Genio Civile, si richiedesse per speciali motivi la collaborazione tecnica od artistica di un libero professionista, nella progettazione e direzione dei lavori, l'onorario ad esso dovuto va commisurato al 40% del compenso che gli spetterebbe per l'intero incarico in ragione della tariffa professionale, previamente ridotta del 20%. La collaborazione impone al professionista la compilazione di tutti i calcoli (nel caso di collaborazione tecnica), disegni di progetto e di esecuzione, nonché di tutti i particolari relativi, la frequenza in cantiere per precisare le sagome e le modalità costruttive da seguire, per esaminare i campioni ed in genere quanto altro possa occorrere per la più perfetta riuscita dell'opera.

Articolo 21

Nel caso che i...... professionist..... non ottemper..... alle prescrizioni impartite dall'Ingegnere Capo, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dei lavori, l'Ingegnere Capo ne informerà il Provveditore Regionale competente, il quale sentit..... i..... professionist..... emetterà e comunicherà la sua decisione.La decisione del Provveditore è provvisoriamente esecutiva.Se i..... professionist..... non ottemper..... a tale decisione, il Provveditore ne riferirà al Ministro con le proposte che riterrà del caso.Sulle proposte del Provveditore il Ministro deciderà sentito il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.Nel caso che il Ministro decida la cessazione dell'incarico spetteranno a..... professionist..... gli onorari di cui all'articolo 17 ed il rimborso spese di cui all'articolo 18 in proporzione all'avanzamento dei lavori, <<senza altro indennizzo>>.

Articolo 22

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli ingegneri ed architetti approvata con la Legge 2 marzo 1949 n. 143.

Articolo 23

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal Ministro dei LL. PP., uno da..... professionist..... ed il terzo da designarsi dal Presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio di Stato.Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

Articolo 24

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido; e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive dell'Ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile.Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra l'ufficio del Genio Civile e i professionisti, questi ultimi conferiranno ad uno di essi, con il gradimento dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc. considerato per rato e fermo quanto egli farà, senza bisogno di ratifica ma salva, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Articolo 25

Salvo i diritti derivanti all'Amministrazione dalla solidarietà dei professionisti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione stessa rimane estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.

Articolo 26

Saranno a carico de..... professionist..... le spese di carta da bollo del disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 27

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista (in proprio ed in rappresentanza degli altri professionisti) in base al mandato previsto dall'articolo 23 (7) è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio del Genio Civile per l'esecuzione dei lavori.(7) - Le parole tra parentesi dovranno essere trascritte solo in caso in cui l'incarico sia affidato solidalmente a più professionisti.

Articolo 28

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per i professionisti mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

 

CIRCOLARE MINISTERO LL. PP. 21 GENNAIO 1957, N. 1565

Applicazione della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed architetti. Incarichi di progettazione di opere di edilizia popolare ed economica.

Con Circ. Min. del 12 giugno 1953, n. 13415 vennero impartite disposizioni circa i criteri da adottare per l'applicazione della Tariffa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143, in sede di liquidazione dei compensi spettanti a liberi professionisti, incaricati di progettazione di opere di edilizia popolare ed economica.Poiché risulta che le dette disposizioni hanno dato, più volte, luogo a controversie tra gli enti committenti ed i liberi professionisti, si ravvisa la opportunità di impartire nuove e più precise istruzioni al fine di rendere univoca l'applicazione delle norme contenute nel D. M. n. 14319 del 18 giugno 1949 (sostituito dal D. M. 18 settembre 1967) concernente gli incarichi in parola.

Più particolarmente dovranno essere seguiti i criteri che, qui appresso, si espongono:

Progetti differenti affidati con unico incarico.

Nel caso di progetti differenti e distinti tra loro, ma compresi in una categoria unica, commissionati unitariamente in una stessa volta, occorre applicare la percentuale corrispondente all'ammontare complessivo dei progetti. Ciò in quanto l'incarico della compilazione del progetto, ancorché interessi edifici distinti, è stato unico e l'insieme dei progetti deve intendersi come un tutto unitario, derivante dalla utilizzazione del suolo o dei suoli disponibili con l'osservanza delle corrispondenti norme edilizie di fabbricazione.

Progetti identici o simili per un unico committente.

Nel caso di elementi di progetti identici (o da considerare come tali quando per effetto di una qualche varietà interna od esterna, le loro differenze siano di lieve entità e derivino da varianti di dettaglio, in modo che possa considerarsi che il concepimento e lo studio siano occorsi una sola volta) il primo progetto verrà compensato a tariffa normale, applicando cioè la percentuale corrispondente al suo importo, mentre gli altri verranno compensati in base ad un quinto dell'ammontare complessivo escluso il primo, sempre che sia stato compiuto e sviluppato almeno uno studio ed una elaborata rappresentazione tecnica della disposizione di insieme.Gli uffici del Genio Civile, in caso di parcelle relative a più progetti, avranno cura di rilasciare apposita attestazione, in sede di trasmissione delle parcelle stesse ai competenti Provveditori per la liquidazione, dalla quale dovrà risultare se i progetti siano o meno identici.

Ciò, al fine di evitare decisioni interlocutorie del Comitato Tecnico Amministrativo nell'esame delle parcelle in parola.

Progetti identici per committenti diversi.

Un professionista che esegua un'opera di tipo e di caratteristiche costitutive identiche per più committenti (e qualora non intervengano preventive pattuizioni speciali o in contrario) ha diritto da ciascun committente alla corresponsione integrale delle competenze previste in tariffa per l'esecuzione dell'opera.

Perizie di variante e suppletive.

Ove da parte del professionista e per motivi a lui non imputabili si renda necessario presentare perizie suppletive o di variante che importino modifiche sostanziali alle previsioni del progetto approvato, il compenso dovrà essere valutato per differenza tra quello relativo al progetto approvato e quello corrispondente ad un importo di progetto risultante dalla somma dell'importo primitivo con quello dei lavori aggiunti o variati.

Per la direzione dei lavori il compenso dovrà essere commisurato sull'importo complessivo delle opere eseguite.

Importo base del progetto per la determinazione della percentuale.

Ai termini dell'articolo 15 della Tariffa, l'importo da porre a base per l'applicazione delle percentuali relative alle prestazioni professionali è quello del consuntivo lordo dell'opera e cioè <<la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il Direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo>>.Gli importi liquidati debbono, pertanto, considerarsi comprensivi degli eventuali aumenti contrattuali. Sono da considerare anche gli importi per gli impianti di riscaldamento ed ascensore purché per tali impianti il professionista abbia provveduto alle necessarie norme per l’appalto.Non si considerano detrazioni quelle che eventualmente risultassero dalla revisione tecnico-contabile di cui sempre si deve tener conto.Dovranno, invece, essere esclusi gli importi per l'acquisto della area, per spese generali, imprevisti e somme previste a corpo per allacciamenti a pubblici servizi.Le suindicate norme hanno valore quando il professionista presta la sua assistenza per l'intero svolgimento dell'opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione.Qualora al professionista si affidi l'incarico della sola progettazione (nel qual caso l'importo da assumere a base per l'applicazione delle percentuali è quello risultante dal progetto stesso) ovvero della sola direzione, il relativo compenso potrà essere aumentato nella misura del 25% per incarico parziale. Tale maggiorazione, però essendo espressamente esclusa dal D.M. n. 14319, resta a totale carico dell'Ente committente, né può essere ammessa a contributo.Il compenso per la direzione dei lavori dovrà computarsi in base al consuntivo lordo sopra indicato dal quale, però, vanno esclusi, oltre i contributi a fondo perduto per allacciamento ai servizi pubblici, anche i lavori eseguiti dagli enti o dalle società fornitrici dei servizi stessi (acqua, luce, gas, fogne, ecc.).Aliquota per liquidazione lavori.

L'aliquota prevista per liquidazione al paragrafo primo della Tabella B della tariffa compete sia in sede di acconti come in sede di saldo, al professionista, poiché è questi che provvede (art. 19 - lettera l - della tariffa) alla <<liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali>>. L'aliquota stessa concorre, infatti, con le altre della Tabella B a formare l'unità prevista dalla tariffa come base di tutta l'impostazione degli onorari da corrispondersi a percentuale.

Copia dei disegni di progetto.

Il professionista, qualora non intenda conglobare (secondo quanto è indicato all'articolo 13 e che nel caso delle Cooperative edilizie non può superare il 30%) tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa, può chiedere il rimborso delle spese di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia.

Nel caso, invece, che intenda chiedere il conglobamento dei compensi accessori sarà tenuto a fornire le riproduzioni dei disegni nel numero di copie strettamente necessario per lo svolgimento e l'esecuzione di lavori.

Rimborso spese.

Resta confermato che il rimborso spese viene stabilito nella misura del 30% degli onorari a percentuale previamente ridotti del 25% ai termini dell'articolo 1 del D. M. 18 giugno 1949, n. 14319 (sostituito dal D. M. 18 settembre 1967).Ciò in conformità a quanto stabilito con il disciplinare tipo approvato con D. M. n. 22608 del 15 dicembre 1955 per incarichi a liberi professionisti di progettazione e direzione di opere pubbliche di conto dello Stato.

Il rimborso di cui trattasi va anche applicato alle competenze a percentuale per la misura e contabilità dei lavori previsti nella Tabella E della tariffa nazionale di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143.

Assistenza ai lavori.

Nel caso previsto dall'articolo 17 - secondo capoverso - della detta tariffa, spetta al professionista un maggior compenso qualora non sia prevista l'opera dell'assistenza ai lavori.Perché sia accertata tale circostanza è necessario che il Presidente della Cooperativa, nel trasmettere per la liquidazione la parcella del professionista dichiari che, effettivamente, il Direttore dei lavori si è assunto anche l'incarico della assistenza.

Su tale aumento di compenso non va però aggiunta alcuna percentuale per rimborso di spese.

Liquidazione definitiva.

In sede di presentazione della contabilità finale dovrà anche essere esibita la parcella definitiva dei compensi spettanti al libero professionista, al fine di consentire il controllo ed il conguaglio con le liquidazioni precedentemente effettuate.

 

CIRCOLARE MINISTERO LL. PP. - DIV. IV, SEZ. II21 AGOSTO 1962, N. 14174

Liquidazione parcelle dei collaudatori di opere eseguite con contributo dello Stato.

In sede di esame delle parcelle dei collaudatori di opere eseguite col contributo dello Stato, si è avuto occasione di rilevare che, nella liquidazione delle parcelle stesse, da parte di alcuni Provveditorati vengono adottati difformi criteri, che sono spesso in contrasto con le norme di legge, specie per quanto si riferisce ai collaudi di opere di edilizia popolare ed economica.

Allo scopo, pertanto, di uniformare tale materia, si reputa opportuno impartire le seguenti istruzioni, fermo restando il principio che il pagamento delle parcelle di cui trattasi è sempre a carico dell'Ente che fruisce del contributo statale.

  1. La tariffa da applicare in tutti i casi in argomento, per la determinazione degli onorari e rimborsi spese sostenute dai collaudatori, è quella professionale degli ingegneri ed Architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143 con gli adeguamenti di cui al Decreto Interministeriale 21 agosto 1958 (più gli aumenti di cui ai DD. MM. 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 maggio 1981, 11 giugno 1987).

  2. Gli importi da prendere a base dei computi sono quelli lordi risultanti dagli stati finali; con l'aggiunta, agli effetti della determinazione dell'onorario, dell'importo delle eventuali riserve esaminate. Le percentuali da applicare, sempre per la determinazione dell'onorario sono quelle riportate nella Tabella C della relativa tariffa, con le eventuali aggiunte di cui agli articoli 19/d, 19/e, 19/f, della tariffa stessa.

  3. Al collaudatore sono dovuti, in aggiunta agli onorari così determinati, le spese di viaggio, vitto, alloggio, vacazioni per il tempo trascorso in viaggi, ecc., con l'avvertenza che gli onorari a vacazione, ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto Interministeriale 21 agosto 1958, sono stati fissati in ragione di Lire 2.000 (€ 1,03) -ora (Lire 18.000 - € 9,30 - ai sensi del D.M. 11 giugno 1987). Quanto innanzi vale qualora il collaudatore non preferisca forfettizzare tutte le spese ai sensi dell'articolo 5 di detto Decreto Interministeriale: forfait che deve essere calcolato sull'onorario al lordo delle detrazioni di cui si dirà in seguito.

  4. Per la totale revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale, al collaudatore, in aggiunta agli onorari e rimborso spese innanzi specificati, deve essere corrisposto un adeguato compenso che può essere determinato anch'esso a vacazione.

  5. Agli onorari, ai compensi per la totale revisione tecnico-contabile e alle vacazioni per il tempo trascorso in viaggio sono da apportare le seguenti riduzioni:

  • Per i collaudatori funzionari in attività di servizio, quelle previste all'articolo 62 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (un terzo dell'onorario lordo), salvo il caso in cui il funzionario faccia parte di una commissione collaudatrice composta anche da liberi professionisti. In tal caso non va applicata alcuna riduzione.

  • Per i funzionari dello Stato in quiescenza, iscritti nell'elenco dei collaudatori del Ministero dei LL. PP., del 20%, quando trattasi di opere da collaudare eseguite con i benefici della Legge 3 agosto 1949, n.589, articolo 16, e Leggi analoghe (per esempio, Legge n. 645 del 9 agosto 1954). E' da notare che per il collaudo delle predette opere non possono essere incaricati che funzionari del Ministero dei LL. PP. in attività di servizio od in quiescenza, o funzionari di altre Amministrazioni dello Stato in quiescenza, purché iscritti, come detto, nell'apposito elenco del Ministero dei LL. PP.
  • Nessuna riduzione va invece praticata per i collaudi di opere di edilizia popolare sovvenzionata dallo Stato (per esempio, Legge 2 luglio 1949, n. 408, ecc.) conferiti a liberi professionisti ed a funzionari dello Stato in quiescenza, iscritti nel ripetuto elenco dei collaudatori. A tale riguardo, non è fuori luogo precisare che le riduzioni e limitazioni a cui si accenna nel D. M. 18 giugno 1949, n. 14319 (sostituito dal D. M. 18 settembre 1967), si riferiscono agli oneri che possono gravare sui mutui e sui contributi e non già sulle competenze dei collaudatori.
  1. La copiatura degli atti di collaudo e le eventuali spese di bollo sono di norma, a carico delle Imprese esecutrici dei lavori, rientrando fra gli oneri contrattuali.

D. M. 18 SETTEMBRE 1967, N. 17321

Liquidazione degli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

Il Ministro dei LL. PP. Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel D. M. n. 14319 del 18 giugno 1949, concernenti la liquidazione degli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alle costruzioni di case di tipo popolare fruenti di contributi statali,decreta:

Art. 1. - Gli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti per prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo stato, non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della Tariffa Professionale (classe I cat. B) di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi adeguamenti con la riduzione del 25% e con le norme di cui ai successivi articoli.La stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti di funzionari dello Stato in quiescenza muniti di laurea in ingegneria od architettura iscritti nell'albo degli Ingegneri od Architetti.Per i funzionari dello Stato in attività di servizio - muniti di laurea in ingegneria od architettura - gli onorari di cui al 1° Comma non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della Tariffa Professionale di cui alla predetta legge n. 143 con la riduzione di un terzo, salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (1).

(1) - <<Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad Enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'amm.ne alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'amm.ne medesima>>.

Art. 2. - Qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera o all'inizio dei lavori con l'obbligo di seguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, si applicano le tariffe professionali di cui alla citata legge n. 143 e successivi adeguamenti aumentate del 30%. Sull'importo così determinato verrà operata una decurtazione del 25% se si tratta di collaudatore libero professionista oppure funzionario dello Stato in quiescenza, e di un terzo se si tratta di collaudatore funzionario dello Stato in attività di servizio.

Art. 3. - Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga dell'articolo 7 della tariffa nazionale predetta aumentato del 70% se la commissione è composta di due membri e del 120% se la commissione è composta di tre membri.Sul compenso così determinato verrà applicata la riduzione di un terzo se l'intero collegio è composto da funzionari dello Stato in attività di servizio e di un quarto se è costituito da funzionari dello Stato in quiescenza o liberi professionisti. Nel caso di commissioni di collaudo miste, si applicherà, per tutti i componenti, la riduzione minore.

La ripartizione del compenso viene effettuata dal presidente della commissione di collaudo.

Art. 4. - Nei casi di prestazioni parziali, ai fini del presente decreto la valutazione dei compensi a percentuale dovrà essere fatta sulla base delle aliquote specificate nella Tabella B, annessa alla tariffa nazionale, con esclusione degli aumenti previsti dall'articolo 18 della tariffa stessa.

Art. 5. - I rimborsi delle spese varie verranno liquidati in misura forfettaria pari rispettivamente al 30% e al 60% degli onorari lordi previsti dalla Tariffa Professionale di cui alla Legge n. 143 e successive modificazioni, a seconda che si tratti di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

Nel caso di commissioni di collaudo le predette maggiorazioni del 30% o del 60% spettano a ciascun membro del collegio. Le maggiorazioni di cui sopra non sono sottoposte ad alcuna riduzione.

Art. 6. - Per la revisione tecnico-contabile spetta un compenso determinato in ragione di Lire 75 (€ 0,03873) a foglio del libretto delle misure e di Lire 400 (€ 0,21) a pagina del registro di contabilità.

Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili.

Art. 7. - Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n.57 (2) ), potrà essere concesso al collaudatore singolo o alla commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante al netto delle relative detrazioni.

(2) - <<Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituto il casellario dei costruttori iscritti all'Albo. Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istituite, devono raccogliere dagli Uffici Tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso comitato centrale:

  1. il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
  2. tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante l'esecuzione di lavori ad essi affidati;
  3. tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del casellario.

Il casellario è a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori>>.

Art. 8. - Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella G. U.

 

CIRCOLARE MINISTERO LL. PP. 15 FEBBRAIO 1968, N. 2943/3415

Liquidazione degli onorari spettanti ad Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

La G. U. n. 23 del 27 gennaio 1968 pubblica il decreto ministeriale n. 17321 del 18 settembre 1967 (registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 1968, reg. 1, foglio 120), con cui vengono impartite disposizioni in merito alla liquidazione degli onorari spettanti ad Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato.

Tale D. M. è stato emanato da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 del R. D. L. 8 febbraio 1923, n. 3455, che riconosce al Dicastero dei lavori pubblici (cui sono state devolute dal Ministero dell'industria e commercio le competenze in materia di edilizia economica e popolare) una specifica attribuzione di competenza, e quindi il potere di determinare e modificare le tariffa professionali nel settore dell'edilizia popolare sovvenzionata dallo Stato e nei confronti dei professionisti ai quali si riferisce lo stesso articolo 9 (direttori di lavori e collaudatori).

Con tale Decreto questo Ministero, su parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha inteso disciplinare più compiutamente (in relazione a mutate esigenze) la complessa materia della collaudazione delle opere di edilizia popolare e sovvenzionata innovando specie per quanto concerne l'istituto del collaudo in corso d'opera e della commissione di collaudo.

Più specificatamente per quanto attiene alle singole norme si fa presente quanto segue:

L'articolo 1 disciplina l'ipotesi del collaudo di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato svolto da un collaudatore singolo.

Tale incarico potrà essere espletato da dipendenti dello Stato in attività di servizio, da funzionari dello Stato in quiescenza iscritti all'albo professionale e da liberi professionisti che abbiano adempiuto alla formalità di cui sopra.

Naturalmente diverse soluzioni giuridiche ed economiche si prospettano in relazione alle varie categorie di collaudatori:

  1. collaudatore libero professionista si applica - per la liquidazione degli onorari - la Tariffa Professionale (classe I, categ. B) di cui alla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successivi adeguamenti con la riduzione del 25%;
  2. collaudatore funzionario dello Stato in quiescenza si applica la stessa disposizione prevista per il collaudatore libero professionista.
  3. collaudatore funzionario dello Stato in attività di servizio si applicano - per la liquidazione degli onorari - le Tariffe Professionali di cui alla Legge n. 143 con la sola riduzione di un terzo.

L'articolo 2 disciplina l'ipotesi del collaudo all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

Nel caso in esame, trattandosi di collaudi che richiedono da parte del collaudatore delle visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, si applicano le Tariffe Professionali con un aumento del 30%.

In conformità, poi, del principio generale sancito dal 1° articolo del presente decreto, sull'importo così determinato dovrà essere apportata una decurtazione dl 25% per i collaudatori liberi professionisti, la stessa misura del 25% per i collaudatori ex dipendenti dello Stato e di un terzo per i collaudatori funzionari dello Stato in attività di servizio.

L'articolo 3 disciplina l'ipotesi del collaudo tramite Commissione.

Il ricorso alla Commissione di collaudo avviene quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'opera da collaudare presenti difficoltà o complessità tecniche tali da ritenere non opportuna la nomina di un solo collaudatore.

In tal caso verrà applicato un unico compenso in deroga all'articolo 7 della Tariffa Professionale che prevede compensi plurimi, maggiorato del 70% se la Commissione è composta di n. 2 membri e del 120% se è composta di n. 3 membri.

Sul compenso, così determinato dovrà, poi essere applicata la riduzione di un terzo o di un quarto a seconda che i componenti del collegio siano dipendenti dello Stato in attività di servizio, oppure liberi professionisti o funzionari dello Stato in quiescenza.

Nel caso di Commissioni miste, composte cioè da liberi professionisti e da dipendenti in attività di servizio, si applicherà la riduzione minore per tutti i componenti.

In ogni caso la ripartizione del compenso viene effettuata dal Presidente della Commissione di collaudo.

L'articolo 5 prevede il rimborso delle spese varie sostenute dal collaudatore.

Tali spese verranno liquidate in misura forfettaria pari rispettivamente al 30% ed al 60% degli onorari lordi previsti nelle Tariffe Professionali senza le riduzioni e le maggiorazioni precedentemente indicate a seconda che si tratti di collaudatori nominati a lavori ultimati ovvero all'inizio o in corso d'opera.

In particolare:

  • nel caso di collaudatore singolo il 30% ed il 60% delle tariffe professionali;
  • nel caso di commissioni di collaudo il 30% ed il 60% delle Tariffe Professionali per ciascun membro.

L'articolo 6 attiene alla revisione tecnico-contabile che dovrà essere valutata a foglio del libretto delle misure e a pagina del registro di contabilità nella misura di Lire 75 (€ 0,03873) e Lire 400 (€ 0,21) rispettivamente.

Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili.

L'articolo 7 attiene poi alla redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed Ente ed al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (articolo 10 della Legge 10 febbraio 1962, n. 57, relativo all'istituzione dell'Albo Nazionale dei Costruttori). In tal caso potrà essere concesso al collaudatore singolo od alla Commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante, al netto delle relative detrazioni.