TARIFFA PROFESSIONALE LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 - Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (Pubblicata alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPO I - NORME GENERALI Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
CAPO II - COSTRUZIONI EDILIZIE. COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE. OPERE IDRAULICHE. IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI. COSTRUZIONI MECCANICHE. ELETTROTECNICA. Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE (4) (4) A norma dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958 alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella presente lettera del Capo II sono applicabili i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 della tariffa. Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE Art. 19-a)
Art. 19-b)
Art. 19-c)
Art. 19-d)
Art. 19-e)
Art. 19-f)
C) RIPARAZIONI DI DANNI DI GUERRA Art. 19-bis)
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
D) MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI Art. 23-a)
E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI Art. 23-b)
F) REVISIONE DEI PREZZI Art. 23-c)
G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE Art. 24.
Art. 24-a)
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 27-a)
Art. 27-b)
Art. 28.
CAPO III - INVENTARI. CONSEGNE Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
CAPO IV - LAVORI TOPOGRAFICI Art. 32.
Art. 33. Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma dell'art. 4.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
CAPO V - CAVE E MINIERE Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
CAPO VI - INGEGNERIA NAVALE Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55. TARIFFA I - Nuove costruzioni.
Art. 56. TARIFFA II - Lavori di riparazione o trasformazione. Art. 57. TARIFFA III - Liquidazioni.
Art. 58. TARIFFA IV - Salvataggi e recuperi (Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci).
Art. 59. TARIFFA V - Perizie per accertamento e valutazione di danni.
Art. 60. TARIFFA VI - Perizie per valutazioni di navi (Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).
Art. 61.
Art. 62.
TABELLA A ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA La tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21 agosto 1958. Le percentuali ivi contenute sono state aggiornate, da ultimo, con D.M. 11 giugno 1987, n. 233. CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14
TABELLA B
TABELLA C - COLLAUDO ART. 19-B DELLA TARIFFA
Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota. Per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€ 2.582.284,50 ) si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29 giugno 1981: 0,125 e 0,163. TABELLA D - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO (ART. 19c)
Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso - ove occorre, interpolarla - contenuta nella tabella sopra riportata. NOTE a) L'importo da aggiornarsi:
b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c). c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento. d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo. e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:
f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.
Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento. Gli onorari di cui alla tabella sopra riportata, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20 per cento; per aggiunte e ampliamenti, del 10 per cento; per ordinaria manutenzione, del 40 per cento. ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE PARTICOLAREGGIATE PER OGNI MILLE LIRE DI IMPORTO STIMATO La Tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21 agosto 1958.
A norma del D.M. 11 giugno 1987 per la parte eccedente l'importo stimato di 5 miliardi (€ 2.582.284,50) si applicano le percentuali del precedente D.M. 29 giugno 1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella). TABELLA G
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NORME SULLA TARIFFA DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI (Legge 4 marzo 1958, n. 143 - G. U. 15 marzo 1958, n. 65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949 n. 143, o stabiliti secondo il disposto delle presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949 n. 143. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEROGABILITA' DEI MINIMI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI (Legge 5 maggio 1976 n. 340 - G. U. 3 giugno 1977, n. 144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Articolo unico: All'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n.143, è aggiunto il Comma seguente:<<I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949 n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949 n. 143 >>.La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.Tale provvedimento avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, il difetto di fondamento giuridico dei diversi DD. MM. (D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608, D. M. 18 settembre 1967, n. 17321 per la liquidazione degli onorari per prestazioni relative all'edilizia economica popolare) e di ogni disciplinare ancorato a tali DD. MM., per le parti che imponevano ai professionisti riduzioni del 20 e 25% sugli importi degli onorari conteggiati secondo tariffa.Peraltro, all'articolo 6 della Legge 1° luglio 1977, n. 404, veniva precisato che l'articolo unico della Legge 340/1976 <<deve intendersi applicato esclusivamente ai rapporti intercorrenti fra privati >>.Inderogabilità dei minimi ed altro (Si omettono gli articoli da 1 a 5 e da 7 a 11 che riguardano stanziamenti per l'edilizia carceraria) (Legge 1° luglio 1977, n.404 (art. 6) - G.U. 18 luglio 1977, n. 195)Art. 6. - L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n.340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della Tariffa Professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel Comma precedente può essere maggiorato per non più del 20%; Tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.Per gli incarichi previsti dal 2° Comma, le spese riconoscibili ai sensi della Tariffa Professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.Le disposizione dei Commi 2°, 3° e 4° del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente Legge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEGUAMENTO, CON MODIFICAZIONI, DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI, APPROVATA CON LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 (D.M. 21 agosto 1958 - G. U. 2 settembre 1958, n. 211) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 1. - Quando l'incarico al professionista riguarda l'esecuzione di opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciale cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da un quinto a un mezzo, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.Art. 2. - I criteri stabiliti negli articoli 21,22 e 23 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del Capo II della stessa tariffa.Art. 3. - Le Tabelle A e F, allegate alla legge citata nell'articolo precedente, sono prolungate, oltre i 500 milioni di Lire (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50), come rispettivamente alle Tabelle A/1 e F/1 annesse al presente decreto, nelle quali ultime le percentuali risultano già maggiorate dell'aumento fissato al seguente articolo 4, secondo Comma.Art. 4. - I compensi a vacazione previsti nell'articolo 4, terzo Comma, della tariffa indicata al precedente articolo 2 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di Lire 2.000 (€ 1,03) per il professionista incaricato, di Lire 1.200 (€ 0,70) per ogni aiuto iscritto nell'albo e di Lire 720 (€ 0,37) per ogni altro aiuto di concetto.Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa sono aumentati del 40%. Art. 5. - Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'articolo 13, primo Comma della tariffa indicata nel precedente articolo 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo. Art. 6. - I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVISIONE DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI (D. M. 25 febbraio 1965 - G. U. 3 marzo 1965, n. 55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I compensi a vacazione previsti nell'articolo 4, terzo Comma della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di Lire 3.000 (€ 1,55) per il professionista incaricato, di Lire 1.800 (€ 0,93) per ogni aiuto iscritto nell'albo e di Lire 1.080 (€ 0,56) per ogni altro aiuto di concetto. Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa e adeguati con decreto Ministeriale del 21 agosto 1958 sono ulteriormente aumentati del 15%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODIFICAZIONI DEI COMPENSI PREVISTI DALLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI (D. M. 18 novembre 1971 - G. U. 4 dicembre 1971, n.307) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I compensi previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con DD. MM. 21 agosto 1958 e 25 febbraio 1965, sono ulteriormente aumentati del 15%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI (D. M. 13 aprile 1976 - G. U. 21 aprile 1976, n. 104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965 e 18 novembre 1971 sono ulteriormente aumentati del 15%.I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di Lire 7.200 (€ 3,72) per il professionista incaricato, di Lire 4.350 (€ 2,25) per l'aiuto iscritto nell'albo e di Lire 2.600 (€ 1,34) per l'aiuto di concetto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI (D. M. 29 giugno 1981 - G. U. 4 luglio del 1981, n. 182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971 e 13 aprile 1976 sono ulteriormente aumentati del 20%.I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di Lire 12.000 (€ 6,20) per il professionista incaricato, di Lire 7.500 (€ 3,87) per l'aiuto iscritto all'albo e di Lire 4.500 (€ 2,32) per l'aiuto di concetto.
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ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI (D. M. 11 giugno 1987, n. 233 - G. U. 16 giugno 1987, n. 138) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20% ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) che rimangono fissato nella misura prevista dal Decreto Ministeriale 29 giugno 1981.I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di Lire 18.000 (€ 9,30) per il professionista incaricato, di Lire 13.500 (€ 6,97) per l'aiuto iscritto nell'albo e di Lire 9.500 (€ 4,91) per l'aiuto di concetto.
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CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 22 LUGLIO 1977 N. 5350/61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criteri di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri ed architetti. Al fine di dirimere le perplessità sorte in ordine alle interpretazioni degli articoli 15 e 18 della vigente tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, si rappresenta quanto segue.L'articolo 15 della tariffa dispone che quando per l'esecuzione delle opere il professionista porta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (Compilazione del progetto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base ad una percentuale del consuntivo lordo. <<A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi...>>.Al riguardo si pone il problema di stabilire se nel concetto di consuntivo lordo rientri o meno l'importo del compenso revisionale. Ad avviso di questo Ministero, il quesito deve essere risolto positivamente.Infatti, la nozione di consuntivo lordo fornita dalla disposizione suindicata (<<somma di tutti gli importi liquidati>>) lascia chiaramente intendere l'intenzione del legislatore di commisurare il compenso per l'attività del professionista (che, nell'ipotesi considerata, segue l'intero sviluppo dell'opera, dall'ideazione all'approvazione) al costo complessivo dell'opera stessa, nel quale non possono essere non comprese le somme pagate a titolo di revisione prezzi.Ciò tanto più ove si consideri che, per effetto della nuova disciplina del pagamento dei compensi revisionali, dettata dalla Legge 21 dicembre 1974 n. 700, il regime giuridico del compenso revisionale è stato pienamente equiparato a quello del prezzo.In tal caso, si è, del resto, recentemente espresso il Consiglio di Stato, previo avviso favorevole del Ministero del Tesoro (Parere della I Sezione n. 1230/76 del 19 novembre 1976). L'articolo 19 della tariffa considera l'ipotesi in cui l'attività del professionista non segua l'intero sviluppo dell'opera ma sia limitato ad una o più fasi; al riguardo, nel caso di incarico parziale originario, la norma dispone che la determinazione del compenso a percentuale sia fatta in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.In ordine a tale disposizione, mentre per la nozione di <<consuntivo lordo>> vanno richiamate le precedenti considerazioni relative all'articolo 15, per quanto concerne quella di <<attendibile preventivo>>, va ritenuto che essa vada riferita ai reali prezzi di mercato al momento della prestazione, con esclusione di qualsiasi determinazione avente carattere fittizio.Pertanto, per quanto concerne le prestazioni che si effettuano in corso d'opera (direzione dei lavori) o ad opera finita (collaudo), il compenso professionale va determinato in relazione all'importo dei lavori, comprensivo dell'eventuale aumento d'asta e, dell'eventuale compenso revisionale; per quanto riguarda, invece, la progettazione, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la relativa prestazione, sulla base dell'incarico conferito o per altre ragioni, si esaurisca in un determinato momento (approvazione del progetto) da quella in cui la prestazione del progettista si protragga successivamente al predetto momento, con interventi progettuali in corso d'opera.Il compenso professionale va commisurato nella prima ipotesi, all'importo dei lavori progettati, in base ai prezzi correnti al momento suindicati, mentre nell'altra, proprio perché la prestazione professionale si protrae nel tempo il compenso professionale va commisurato a consuntivo lordo dell'opera, inteso nel senso innanzi precisato.
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ONORARI PER OO. PP. E PER EDILIZIA SOVVENZIONATA Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche. (D. M. 15 dicembre 1955, n. 22608) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO contenente le norme e condizioni per il conferimento a ..... (*) liber..... professionist..... (1) dell'incarico della compilazione del progetto (e della direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori) (2) .....(1) - Singolare e plurale a seconda che l'incarico sia conferito ad un professionista o ad un gruppo di professionisti.(2) - Le parole fra parentesi dovranno essere trascritte nel caso in cui l'incarico venga esteso alla direzione dei lavori. Articolo 1 Il Ministero dei Lavori Pubblici affida a ..... (1 - idem sopra) .......... iscritt..... all'albo professionale di.......l'incarico della compilazione del progetto (della direzione) (2 - idem sopra) dei lavori di ...........…….. Articolo 2 I..... Professionist..... svolg..... l'incarico alla dipendenza dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile dal quale ricev..... istruzioni circa la compilazione del progetto (e la direzione dei lavori) (2 - idem sopra).Ess..... pertanto rest..... obbligat..... all'osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con D.M. 29 maggio 1895 (e del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350) (2 - Idem sopra) e del regolamento per il servizio del Genio Civile approvato con R. D. 2 marzo 1931 n. 287.Si chiarisce il n. 5 dell'articolo 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1895, intendendosi per <<tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna>> quelli che servono ad individuare completamente il progetto. Articolo 3 Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere di Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL. PP., di cui al D. M. 29 maggio 1895; ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Ingegnere Capo. Articolo 4 Il progetto, oltre agli allegati di cui al D. M. 29 maggio 1895, dovrà pure comprendere il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni ed edifici di cui sia necessaria la espropriazione, indicandone i confini, la natura, la qualità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco con il nome e cognome dei proprietari, l'indicazione sommaria dei beni da espropriare, ed in genere tutti quegli altri dati necessari per procedere alla compilazione del piano parcellare e alla determinazione delle relative indennità in base a regolari computi. Articolo 5 I..... progettist..... dovr...... presentare, nel termine di mesi..... uno studio di massima, sul quale l'Amministrazione darà il preliminare benestare, diretto a concretare i criteri informatori e l'entità approssimativa dell'opera, nonché a determinare sia l'ordine di grandezza della spesa, che la cifra approssimativa del compenso per la progettazione.Qualora per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte de..... progettist.....In siffatto caso, e sempre che il progetto di massima sia stato giudicato dai Superiori Corpi Tecnici attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, comporterà a..... progettist..... soltanto un compenso ridotto, pari al 20% di quello stabilito nel successivo articolo 9, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso da..... progettist..... in dipendenza della presente convenzione.Qualora il progetto di massima venisse invece non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica a..... progettist..... non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'Amministrazione obbligo di reincaricare i..... progettist..... di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato. Articolo 6 I grafici e disegni del progetti definitivo saranno presentati in minuta all'ufficio del Genio Civile per il suo benestare entro il ......... nella intesa che dalla data del detto benestare decorrerà l'ulteriore termine di ...... per consegnare, completamente ultimato all'ufficio del Genio Civile stesso, un esemplare del progetto definitivo. Altri due esemplari saranno consegnati da..... progettist..... dopo l'approvazione definitiva del progetto stesso.Qualora la presentazione del progetto definitivo venisse ritardata oltre il termine ultimo sopra stabilito, sarà applicata una penale di € ......... (3) per ogni settimana di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all'articolo 9.Nel caso che il ritardo ecceda i giorni ......... l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso i..... progettist..... inadempient..... senza che quest..... ultim..... poss..... pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese.(3) - La penale a seconda dell'urgenza e dell'importanza del progetto varierà da lire 1.000 (€ 0,52) a Lire 3.000 (€ 1,55) per compensi fino a Lire 300.000 (€ 154,94). Per i compensi superiori, si aggirerà fra lo 0,2 e il 9,5% del compenso medesimo arrotondando la cifra. Articolo 7 I..... progettist..... si obblig..... d'introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nelle impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall'Ingegnere Capo, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui appresso.Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione dei LL.PP. ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Ingegnere Capo, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare. Articolo 8 A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da..... progettist..... e dal personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per l'esecuzione dei rilievi topografici, sarà corrisposta a..... progettist....., dopo che il progetto sia stato ritenuto ammissibile dal Genio Civile, la somma pari al .....% (al 30% dell'onorario di cui al successivo articolo 9 per l'edilizia o per qualsiasi altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui i..... professionist..... ha..... la residenza anagrafica, al 45% per l'edilizia da svolgersi fuori del Comune in cui ..... professionist..... ha..... la residenza anagrafica e al 60% per tutti gli altri casi).Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico de..... progettist....., ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, quando queste vengono disposte dall'Amministrazione nei limiti delle somme preventivamente approvate. Articolo 9 L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene dedotto, previa riduzione del 20% dalle Tabelle A, B allegate alla Legge 2 marzo 1949 n.143, che approva la nuova tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.L'importo sul quale si applica la percentuale è quello complessivo di progetto, detratta la sola quota per imprevisti e quella eventuale di spese generali non incluse nei prezzi.Per le opere identiche, complete ed importanti, ripetute, per le quali non sia stato fatto uno studio di adattamento ai singoli impieghi, o che abbiano richiesto la progettazione e il calcolo una volta per tutte, l'importo da prendere a base per la liquidazione dell'onorario verrà computato detraendo dall'importo di progetto l'ammontare complessivo di stima di dette opere ed aggiungendo una somma eguale a 1+ n/3 volte l'importo delle opere medesime (4). Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive che si attengono soltanto alla quantità dei lavori originariamente previsti, l'importo di esse è da sommare a quello originario, e sull'importo globale sarà computato l'onorario da ridursi beninteso del 20%.Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedono l'applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario verrà corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente, ridotto del 20%.Per le perizie di variante e suppletive la percentuale di onorario va determinata come le perizie suppletive.Quando l'incarico viene dall'Amministrazione affidato a più professionisti riuniti in collegio, l'onorario di ciascuno di essi sarà determinato nella misura del 70% del compenso che gli spetterebbe in ragione della tariffa professionale previamente ridotta del 20%.(4) - Si precisa che per opere complete ed importanti deve intendersi ad esempio un ponte della luce complessiva superiore a 20 m. od altra similare se trattasi di strada, un serbatoio della capacità superiore a 500 mc. - od altra opera similare - se si tratti di acquedotti; un fabbricato a se stante se trattasi di edilizia. Articolo 10 Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista e che vengano richiesti dall'Ingegnere Capo, sarà corrisposto a..... professionist..... un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.Qualora il progettista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e di esecuzione) e l'Ingegnere Capo richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta a..... professionist..... un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario stabilito a norma degli articoli precedenti.Ove invece, non per fatto de..... progettist..... la progettazione esecutiva non venga originariamente estesa a tutta l'opera, ma limitata ad alcuni lotti, a..... progettist..... compete l'onorario per il progetto di massima totale e l'onorario per la progettazione esecutiva calcolato applicando la percentuale che risulta dalla Tabella in corrispondenza dell'importo dei singoli progetti dei medesimi lotti esecutivi redatti, con l'aumento di cui al precedente 2° Comma.Il rimborso spese di cui al precedente articolo 8 sarà in tal caso applicato proporzionalmente alla parte dell'importo dei progetti esecutivi redatti.Per la revisione dei prezzi si applica l'articolo 23/c Tabella E Tariffa Nazionale decurtata del 20%.Per gli aggiornamenti dei prezzi si applica l'articolo 23/b della Tariffa Nazionale decurtata del 20%. Articolo 11 Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data della presente convenzione.In ogni caso l'importo del progetto, a base di liquidazione dell'onorario, non dovrà superare € ....…. per ogni........ (5).(5) - Questo ultimo Comma è da intendersi soltanto per la progettazione di opere valutabili, a un tanto per elemento unitario, oppure in cifra limite di insieme, in base al mercato corrente. Articolo 12 Gli onorari suddetti verranno corrisposti nella misura di un terzo dell'importo totale dopo che il progetto esecutivo sia stato ritenuto ammissibile dal Genio Civile; e per gli altri due terzi quando il progetto esecutivo abbia ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato.Qualora l'approvazione definitiva del progetto non sia intervenuta entro i tre mesi dalla sua presentazione, l'Amministrazione corrisponderà un ulteriore acconto sino a raggiungere i nove decimi del compenso totale.Se il ritardo all'approvazione non dipende da inerzia dell'Amministrazione, bensì da manchevolezze degli elaborati, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il professionista abbia restituito il progetto con le modifiche suggerite dai competenti organi. Articolo 13 L'Amministrazione avrà la facoltà di fornire a..... professionist..... tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il (suo, loro) compito, per la redazione del progetto.Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà l'onorario sarà ridotto del.....%. (6).In caso di mancata accettazione della misura della riduzione deciderà il Ministro sentito il parere degli organi consultivi del Ministero dei LL.PP. (Consiglio Superiore dei LL.PP. e Comitato Tecnico Amministrativo dei Provveditorati Regionali alle OO.PP.). (6) - La riduzione, a seconda dei casi e dell'importanza della fornitura, varierà dal 5% al 25%. Articolo 14 Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da..... progettist..... possa..... essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Articolo 15 L'Amministrazione dei Lavori Pubblici potrà affidare lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali in un'opera a professionista diverso da quell..... incaricat... dello studio del progetto generale dell'opera (escluse le suddette parti speciali).In tal caso i..... professionist....., su richiesta dell'Ingegnere Capo, resta..... obbligat..... a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.Ai fini del computo dell'onorario spettante a..... professionist..... incaricat..... del progetto generale, l'importo di quest'ultimo sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato. Articolo 16 Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, i..... professionist..... dovr..... attenersi alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del Direttore dei Lavori. Articolo 17 L'onorario - da applicarsi con riduzione del 20% per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo - sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere dalle tabelle A, B ed E allegate alla vigente legge 2 marzo 1949 n. 143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto. L'onorario, ridotto del 20%, sarà riferito all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo.Nell'onorario, per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.Tale onorario sarà corrisposto nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.Nel caso di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà a..... professionist..... un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto.Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà a..... professionist..... nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati. Articolo 18 Tutte le spese di direzione, di misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico de..... professionist..... Si fa solo eccezione per spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi da..... professionist..... e dal (suo, loro) personale di aiuto, per le quali sarà corrisposta la somma pari alla percentuale dell'onorario di cui al precedente articolo 17, nella misura stabilita al precedente articolo 8. Tale somma sarà pagata in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate nel predetto articolo 17 per la corresponsione dell'onorario.Sono esclusi dagli oneri del professionista quelli inerenti all'assistenza giornaliera dei lavori e alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; le corrispondenti mansioni verranno assolte da personale del Genio Civile. Articolo 19 Nel caso che l'opera sia attuata in lotti, formanti oggetto di appalti separati o distinti, l'onorario della direzione dei lavori ragguagliato al complesso dei lotti viene maggiorato del 10%.Qualora a...... professionist...... siano commessi anche gli oneri di cui all'ultimo Comma del precedente articolo 18, il compenso correlativo formerà oggetto di apposita pattuizione nelle linee della presente convenzione. Articolo 20 Nel caso che per un lavoro, la cui gestione è tenuta dall'ufficio del Genio Civile, si richiedesse per speciali motivi la collaborazione tecnica od artistica di un libero professionista, nella progettazione e direzione dei lavori, l'onorario ad esso dovuto va commisurato al 40% del compenso che gli spetterebbe per l'intero incarico in ragione della tariffa professionale, previamente ridotta del 20%. La collaborazione impone al professionista la compilazione di tutti i calcoli (nel caso di collaborazione tecnica), disegni di progetto e di esecuzione, nonché di tutti i particolari relativi, la frequenza in cantiere per precisare le sagome e le modalità costruttive da seguire, per esaminare i campioni ed in genere quanto altro possa occorrere per la più perfetta riuscita dell'opera. Articolo 21 Nel caso che i...... professionist..... non ottemper..... alle prescrizioni impartite dall'Ingegnere Capo, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dei lavori, l'Ingegnere Capo ne informerà il Provveditore Regionale competente, il quale sentit..... i..... professionist..... emetterà e comunicherà la sua decisione.La decisione del Provveditore è provvisoriamente esecutiva.Se i..... professionist..... non ottemper..... a tale decisione, il Provveditore ne riferirà al Ministro con le proposte che riterrà del caso.Sulle proposte del Provveditore il Ministro deciderà sentito il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.Nel caso che il Ministro decida la cessazione dell'incarico spetteranno a..... professionist..... gli onorari di cui all'articolo 17 ed il rimborso spese di cui all'articolo 18 in proporzione all'avanzamento dei lavori, <<senza altro indennizzo>>. Articolo 22 Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli ingegneri ed architetti approvata con la Legge 2 marzo 1949 n. 143. Articolo 23 Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal Ministro dei LL. PP., uno da..... professionist..... ed il terzo da designarsi dal Presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio di Stato.Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto. Articolo 24 L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido; e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive dell'Ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile.Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra l'ufficio del Genio Civile e i professionisti, questi ultimi conferiranno ad uno di essi, con il gradimento dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc. considerato per rato e fermo quanto egli farà, senza bisogno di ratifica ma salva, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Articolo 25 Salvo i diritti derivanti all'Amministrazione dalla solidarietà dei professionisti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione stessa rimane estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi. Articolo 26 Saranno a carico de..... professionist..... le spese di carta da bollo del disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Articolo 27 Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista (in proprio ed in rappresentanza degli altri professionisti) in base al mandato previsto dall'articolo 23 (7) è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio del Genio Civile per l'esecuzione dei lavori.(7) - Le parole tra parentesi dovranno essere trascritte solo in caso in cui l'incarico sia affidato solidalmente a più professionisti. Articolo 28 La presente convenzione è senz'altro impegnativa per i professionisti mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
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CIRCOLARE MINISTERO LL. PP. 21 GENNAIO 1957, N. 1565 Applicazione della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed architetti. Incarichi di progettazione di opere di edilizia popolare ed economica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con Circ. Min. del 12 giugno 1953, n. 13415 vennero impartite disposizioni circa i criteri da adottare per l'applicazione della Tariffa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143, in sede di liquidazione dei compensi spettanti a liberi professionisti, incaricati di progettazione di opere di edilizia popolare ed economica.Poiché risulta che le dette disposizioni hanno dato, più volte, luogo a controversie tra gli enti committenti ed i liberi professionisti, si ravvisa la opportunità di impartire nuove e più precise istruzioni al fine di rendere univoca l'applicazione delle norme contenute nel D. M. n. 14319 del 18 giugno 1949 (sostituito dal D. M. 18 settembre 1967) concernente gli incarichi in parola. Più particolarmente dovranno essere seguiti i criteri che, qui appresso, si espongono: Progetti differenti affidati con unico incarico. Nel caso di progetti differenti e distinti tra loro, ma compresi in una categoria unica, commissionati unitariamente in una stessa volta, occorre applicare la percentuale corrispondente all'ammontare complessivo dei progetti. Ciò in quanto l'incarico della compilazione del progetto, ancorché interessi edifici distinti, è stato unico e l'insieme dei progetti deve intendersi come un tutto unitario, derivante dalla utilizzazione del suolo o dei suoli disponibili con l'osservanza delle corrispondenti norme edilizie di fabbricazione. Progetti identici o simili per un unico committente. Nel caso di elementi di progetti identici (o da considerare come tali quando per effetto di una qualche varietà interna od esterna, le loro differenze siano di lieve entità e derivino da varianti di dettaglio, in modo che possa considerarsi che il concepimento e lo studio siano occorsi una sola volta) il primo progetto verrà compensato a tariffa normale, applicando cioè la percentuale corrispondente al suo importo, mentre gli altri verranno compensati in base ad un quinto dell'ammontare complessivo escluso il primo, sempre che sia stato compiuto e sviluppato almeno uno studio ed una elaborata rappresentazione tecnica della disposizione di insieme.Gli uffici del Genio Civile, in caso di parcelle relative a più progetti, avranno cura di rilasciare apposita attestazione, in sede di trasmissione delle parcelle stesse ai competenti Provveditori per la liquidazione, dalla quale dovrà risultare se i progetti siano o meno identici. Ciò, al fine di evitare decisioni interlocutorie del Comitato Tecnico Amministrativo nell'esame delle parcelle in parola. Progetti identici per committenti diversi. Un professionista che esegua un'opera di tipo e di caratteristiche costitutive identiche per più committenti (e qualora non intervengano preventive pattuizioni speciali o in contrario) ha diritto da ciascun committente alla corresponsione integrale delle competenze previste in tariffa per l'esecuzione dell'opera. Perizie di variante e suppletive. Ove da parte del professionista e per motivi a lui non imputabili si renda necessario presentare perizie suppletive o di variante che importino modifiche sostanziali alle previsioni del progetto approvato, il compenso dovrà essere valutato per differenza tra quello relativo al progetto approvato e quello corrispondente ad un importo di progetto risultante dalla somma dell'importo primitivo con quello dei lavori aggiunti o variati. Per la direzione dei lavori il compenso dovrà essere commisurato sull'importo complessivo delle opere eseguite. Importo base del progetto per la determinazione della percentuale. Ai termini dell'articolo 15 della Tariffa, l'importo da porre a base per l'applicazione delle percentuali relative alle prestazioni professionali è quello del consuntivo lordo dell'opera e cioè <<la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il Direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo>>.Gli importi liquidati debbono, pertanto, considerarsi comprensivi degli eventuali aumenti contrattuali. Sono da considerare anche gli importi per gli impianti di riscaldamento ed ascensore purché per tali impianti il professionista abbia provveduto alle necessarie norme per l’appalto.Non si considerano detrazioni quelle che eventualmente risultassero dalla revisione tecnico-contabile di cui sempre si deve tener conto.Dovranno, invece, essere esclusi gli importi per l'acquisto della area, per spese generali, imprevisti e somme previste a corpo per allacciamenti a pubblici servizi.Le suindicate norme hanno valore quando il professionista presta la sua assistenza per l'intero svolgimento dell'opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione.Qualora al professionista si affidi l'incarico della sola progettazione (nel qual caso l'importo da assumere a base per l'applicazione delle percentuali è quello risultante dal progetto stesso) ovvero della sola direzione, il relativo compenso potrà essere aumentato nella misura del 25% per incarico parziale. Tale maggiorazione, però essendo espressamente esclusa dal D.M. n. 14319, resta a totale carico dell'Ente committente, né può essere ammessa a contributo.Il compenso per la direzione dei lavori dovrà computarsi in base al consuntivo lordo sopra indicato dal quale, però, vanno esclusi, oltre i contributi a fondo perduto per allacciamento ai servizi pubblici, anche i lavori eseguiti dagli enti o dalle società fornitrici dei servizi stessi (acqua, luce, gas, fogne, ecc.).Aliquota per liquidazione lavori. L'aliquota prevista per liquidazione al paragrafo primo della Tabella B della tariffa compete sia in sede di acconti come in sede di saldo, al professionista, poiché è questi che provvede (art. 19 - lettera l - della tariffa) alla <<liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali>>. L'aliquota stessa concorre, infatti, con le altre della Tabella B a formare l'unità prevista dalla tariffa come base di tutta l'impostazione degli onorari da corrispondersi a percentuale. Copia dei disegni di progetto. Il professionista, qualora non intenda conglobare (secondo quanto è indicato all'articolo 13 e che nel caso delle Cooperative edilizie non può superare il 30%) tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa, può chiedere il rimborso delle spese di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia. Nel caso, invece, che intenda chiedere il conglobamento dei compensi accessori sarà tenuto a fornire le riproduzioni dei disegni nel numero di copie strettamente necessario per lo svolgimento e l'esecuzione di lavori. Rimborso spese. Resta confermato che il rimborso spese viene stabilito nella misura del 30% degli onorari a percentuale previamente ridotti del 25% ai termini dell'articolo 1 del D. M. 18 giugno 1949, n. 14319 (sostituito dal D. M. 18 settembre 1967).Ciò in conformità a quanto stabilito con il disciplinare tipo approvato con D. M. n. 22608 del 15 dicembre 1955 per incarichi a liberi professionisti di progettazione e direzione di opere pubbliche di conto dello Stato. Il rimborso di cui trattasi va anche applicato alle competenze a percentuale per la misura e contabilità dei lavori previsti nella Tabella E della tariffa nazionale di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143. Assistenza ai lavori. Nel caso previsto dall'articolo 17 - secondo capoverso - della detta tariffa, spetta al professionista un maggior compenso qualora non sia prevista l'opera dell'assistenza ai lavori.Perché sia accertata tale circostanza è necessario che il Presidente della Cooperativa, nel trasmettere per la liquidazione la parcella del professionista dichiari che, effettivamente, il Direttore dei lavori si è assunto anche l'incarico della assistenza. Su tale aumento di compenso non va però aggiunta alcuna percentuale per rimborso di spese. Liquidazione definitiva. In sede di presentazione della contabilità finale dovrà anche essere esibita la parcella definitiva dei compensi spettanti al libero professionista, al fine di consentire il controllo ed il conguaglio con le liquidazioni precedentemente effettuate.
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CIRCOLARE MINISTERO LL. PP. - DIV. IV, SEZ. II21 AGOSTO 1962, N. 14174 Liquidazione parcelle dei collaudatori di opere eseguite con contributo dello Stato. In sede di esame delle parcelle dei collaudatori di opere eseguite col contributo dello Stato, si è avuto occasione di rilevare che, nella liquidazione delle parcelle stesse, da parte di alcuni Provveditorati vengono adottati difformi criteri, che sono spesso in contrasto con le norme di legge, specie per quanto si riferisce ai collaudi di opere di edilizia popolare ed economica. Allo scopo, pertanto, di uniformare tale materia, si reputa opportuno impartire le seguenti istruzioni, fermo restando il principio che il pagamento delle parcelle di cui trattasi è sempre a carico dell'Ente che fruisce del contributo statale.
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D. M. 18 SETTEMBRE 1967, N. 17321 Liquidazione degli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Ministro dei LL. PP. Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel D. M. n. 14319 del 18 giugno 1949, concernenti la liquidazione degli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alle costruzioni di case di tipo popolare fruenti di contributi statali,decreta: Art. 1. - Gli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti per prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo stato, non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della Tariffa Professionale (classe I cat. B) di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, e successivi adeguamenti con la riduzione del 25% e con le norme di cui ai successivi articoli.La stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti di funzionari dello Stato in quiescenza muniti di laurea in ingegneria od architettura iscritti nell'albo degli Ingegneri od Architetti.Per i funzionari dello Stato in attività di servizio - muniti di laurea in ingegneria od architettura - gli onorari di cui al 1° Comma non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della Tariffa Professionale di cui alla predetta legge n. 143 con la riduzione di un terzo, salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (1). (1) - <<Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad Enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'amm.ne alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'amm.ne medesima>>. Art. 2. - Qualora il collaudatore venga nominato in corso d'opera o all'inizio dei lavori con l'obbligo di seguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, si applicano le tariffe professionali di cui alla citata legge n. 143 e successivi adeguamenti aumentate del 30%. Sull'importo così determinato verrà operata una decurtazione del 25% se si tratta di collaudatore libero professionista oppure funzionario dello Stato in quiescenza, e di un terzo se si tratta di collaudatore funzionario dello Stato in attività di servizio. Art. 3. - Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga dell'articolo 7 della tariffa nazionale predetta aumentato del 70% se la commissione è composta di due membri e del 120% se la commissione è composta di tre membri.Sul compenso così determinato verrà applicata la riduzione di un terzo se l'intero collegio è composto da funzionari dello Stato in attività di servizio e di un quarto se è costituito da funzionari dello Stato in quiescenza o liberi professionisti. Nel caso di commissioni di collaudo miste, si applicherà, per tutti i componenti, la riduzione minore. La ripartizione del compenso viene effettuata dal presidente della commissione di collaudo. Art. 4. - Nei casi di prestazioni parziali, ai fini del presente decreto la valutazione dei compensi a percentuale dovrà essere fatta sulla base delle aliquote specificate nella Tabella B, annessa alla tariffa nazionale, con esclusione degli aumenti previsti dall'articolo 18 della tariffa stessa. Art. 5. - I rimborsi delle spese varie verranno liquidati in misura forfettaria pari rispettivamente al 30% e al 60% degli onorari lordi previsti dalla Tariffa Professionale di cui alla Legge n. 143 e successive modificazioni, a seconda che si tratti di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero all'inizio dei lavori o in corso d'opera. Nel caso di commissioni di collaudo le predette maggiorazioni del 30% o del 60% spettano a ciascun membro del collegio. Le maggiorazioni di cui sopra non sono sottoposte ad alcuna riduzione. Art. 6. - Per la revisione tecnico-contabile spetta un compenso determinato in ragione di Lire 75 (€ 0,03873) a foglio del libretto delle misure e di Lire 400 (€ 0,21) a pagina del registro di contabilità.Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili. Art. 7. - Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n.57 (2) ), potrà essere concesso al collaudatore singolo o alla commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante al netto delle relative detrazioni.(2) - <<Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituto il casellario dei costruttori iscritti all'Albo. Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istituite, devono raccogliere dagli Uffici Tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso comitato centrale:
Il casellario è a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori>>. Art. 8. - Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella G. U.
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CIRCOLARE MINISTERO LL. PP. 15 FEBBRAIO 1968, N. 2943/3415 Liquidazione degli onorari spettanti ad Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La G. U. n. 23 del 27 gennaio 1968 pubblica il decreto ministeriale n. 17321 del 18 settembre 1967 (registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 1968, reg. 1, foglio 120), con cui vengono impartite disposizioni in merito alla liquidazione degli onorari spettanti ad Ingegneri ed Architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato. Tale D. M. è stato emanato da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 del R. D. L. 8 febbraio 1923, n. 3455, che riconosce al Dicastero dei lavori pubblici (cui sono state devolute dal Ministero dell'industria e commercio le competenze in materia di edilizia economica e popolare) una specifica attribuzione di competenza, e quindi il potere di determinare e modificare le tariffa professionali nel settore dell'edilizia popolare sovvenzionata dallo Stato e nei confronti dei professionisti ai quali si riferisce lo stesso articolo 9 (direttori di lavori e collaudatori). Con tale Decreto questo Ministero, su parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha inteso disciplinare più compiutamente (in relazione a mutate esigenze) la complessa materia della collaudazione delle opere di edilizia popolare e sovvenzionata innovando specie per quanto concerne l'istituto del collaudo in corso d'opera e della commissione di collaudo. Più specificatamente per quanto attiene alle singole norme si fa presente quanto segue: L'articolo 1 disciplina l'ipotesi del collaudo di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato svolto da un collaudatore singolo. Tale incarico potrà essere espletato da dipendenti dello Stato in attività di servizio, da funzionari dello Stato in quiescenza iscritti all'albo professionale e da liberi professionisti che abbiano adempiuto alla formalità di cui sopra. Naturalmente diverse soluzioni giuridiche ed economiche si prospettano in relazione alle varie categorie di collaudatori:
L'articolo 2 disciplina l'ipotesi del collaudo all'inizio dei lavori o in corso d'opera. Nel caso in esame, trattandosi di collaudi che richiedono da parte del collaudatore delle visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, si applicano le Tariffe Professionali con un aumento del 30%. In conformità, poi, del principio generale sancito dal 1° articolo del presente decreto, sull'importo così determinato dovrà essere apportata una decurtazione dl 25% per i collaudatori liberi professionisti, la stessa misura del 25% per i collaudatori ex dipendenti dello Stato e di un terzo per i collaudatori funzionari dello Stato in attività di servizio. L'articolo 3 disciplina l'ipotesi del collaudo tramite Commissione. Il ricorso alla Commissione di collaudo avviene quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'opera da collaudare presenti difficoltà o complessità tecniche tali da ritenere non opportuna la nomina di un solo collaudatore. In tal caso verrà applicato un unico compenso in deroga all'articolo 7 della Tariffa Professionale che prevede compensi plurimi, maggiorato del 70% se la Commissione è composta di n. 2 membri e del 120% se è composta di n. 3 membri. Sul compenso, così determinato dovrà, poi essere applicata la riduzione di un terzo o di un quarto a seconda che i componenti del collegio siano dipendenti dello Stato in attività di servizio, oppure liberi professionisti o funzionari dello Stato in quiescenza. Nel caso di Commissioni miste, composte cioè da liberi professionisti e da dipendenti in attività di servizio, si applicherà la riduzione minore per tutti i componenti. In ogni caso la ripartizione del compenso viene effettuata dal Presidente della Commissione di collaudo. L'articolo 5 prevede il rimborso delle spese varie sostenute dal collaudatore. Tali spese verranno liquidate in misura forfettaria pari rispettivamente al 30% ed al 60% degli onorari lordi previsti nelle Tariffe Professionali senza le riduzioni e le maggiorazioni precedentemente indicate a seconda che si tratti di collaudatori nominati a lavori ultimati ovvero all'inizio o in corso d'opera. In particolare:
L'articolo 6 attiene alla revisione tecnico-contabile che dovrà essere valutata a foglio del libretto delle misure e a pagina del registro di contabilità nella misura di Lire 75 (€ 0,03873) e Lire 400 (€ 0,21) rispettivamente. Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili. L'articolo 7 attiene poi alla redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed Ente ed al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (articolo 10 della Legge 10 febbraio 1962, n. 57, relativo all'istituzione dell'Albo Nazionale dei Costruttori). In tal caso potrà essere concesso al collaudatore singolo od alla Commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante, al netto delle relative detrazioni. |