TARIFFA PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE INERENTE L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 626/94 | ||||
Si precisa che, conformemente all’art.5 della Tariffa nazionale di cui alla L. 143/49, tutte le prestazioni connesse alla predetta attività vanno comunque computate a discrezione e quindi le valutazioni espresse dal Consiglio indicano soltanto l’ordine di grandezza della discrezionalità. Si sollecitano, pertanto, i Colleghi a sottoscrivere, sia nel caso di committenza pubblica che privata, convenzioni in cui tra l’altro venga espressamente indicato il criterio assunto per la determinazione degli onorari da corrispondersi. Tale Tariffa individua quattro fasi di attività professionale sostanzialmente riconducibili a: 1° fase: individuazioni delle prescrizioni di adeguamento della attività del committente sulla base di sopralluoghi e di esame della documentazione tecnica ai fini della sicurezza generale (C.P.I. se esiste, ecc.) e della tutela della salute (documentazione in possesso dell’azienda). Tale fase comprende come documento progettuale quello della valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art.4 comma 2° del D.Lgs. 626/94 da presentare al committente; 2° fase: verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti ed individuati nella 1° fase; 3° fase: consulenza per la stesura del documento finale di valutazione del rischio in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell’azienda, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori (se esiste); 4° fase: (se prevista): responsabilità del servizio di prevenzione e protezione con le incombenze dell’art.9 del D.Lgs. 626/94. Per ogni singola fase di lavoro si prevede la seguente aliquota riferita all’incarico completo costituito dalle tre fasi:
Il compenso globale si valuta secondo la seguente formula:
U = (compenso in €) ricavato dalla Tabella ‘B’ in funzione del parametro ‘V’. V = parametro per determinare il compenso ‘U’ secondo la formula (2) in base al numero dei lavoratori e alla superficie ‘S’ dell’azienda. Si precisa che la superficie ‘S’ è riferita all’area reale utilizzata dall’azienda per l’attività. N.B. In particolare per le scuole (85) ‘N’ è il numero di insegnanti, applicati di segreteria, bidelli, aiutanti tecnici più il numero dei laboratori moltiplicato 20 (numero medio di alunni utenti del laboratorio). I coefficienti ‘H1’ e ‘H2’ della formula (2) si ricavano dalla Tabella ‘A’. T = coefficiente moltiplicativo, funzione del grado di complessità dell’attività, variabile da 0,80 a 1,50 a seconda del parametro ‘H3’ dato dal rapporto tra il fattore moltiplicativo ‘H1’ riferito al numero di lavoratori ed il fattore divisorio ‘H2’ riferito alla superficie dell’attività. T = 0.80 per ’H3’ <= 0,1 T = 1.10 per ’H3’ <=> 0,1 e 1 T = 1.50 per ’H3’ > 1 La Tabella ‘A’ individua e raggruppa i committenti secondo una classifica che ha fatto riferimento ad analoga Tabella inserita nel D.M. 16/02/1982 per le attività soggette al controllo dei VV.F. (numero arabo tra parentesi nella Tabella ‘A’). Si è ritenuto considerare anche il coefficiente di aggiornamento legato alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi, seppur modesto in questi ultimi anni, calcolato secondo la seguente formula:
N.B.: per indice ISTAT dell’anno deve intendersi quello di gennaio dell’anno stesso. 1112,7 è l’indice ISTAT per l’anno 1995 (gennaio 1995). Vanno poi compensati a parte e precisati in sede di incarico:
Per la 4° fase il compenso annuale per le consulenze assegnate al libero professionista, va valutato in misura percentuale del compenso calcolato secondo la formula (1) e secondo il seguente quadro: Per ‘V’ <= 5 - 40% di C Per 5 < ‘V’ <= 100 - 20% di C Per 100 < ‘V’ <= 600 - 10% di C Per 600 < ‘V’ <= 3000 - 5% di C Per ‘V’ > 3000 - 2% di C Le spese ed i compensi vanno valutati in base agli articoli 4 e 6 della Tariffa Ingegneri ed Architetti essendo il compenso ‘C’ individuato tra quelli a discrezione. Se il professionista effettua una prestazione di coordinamento fra tutte le figure professionali, non rientrante quindi nella ipotesi di Tariffa formulata, il compenso sarà valutato a discrezione sulla base degli impegni di coordinamento svolti dal professionista diversificati per la complessità delle lavorazioni presenti nella attività e può variare da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 10.329,14. | ||||
RIMBORSO SPESE | ||||
Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6. Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6 L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)
Art.6 T.P. rimborso spese documentate Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche. | ||||