Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Decreto Legislativo 494/1996 - Prestazione Sicurezza - nota esplicativa


DECRETO LEGISLATIVO 494/96

MODALITA' TARIFFARIA

Il D.Lgs. 494/96 recepisce la Direttiva CEE 92/57, ottava Direttiva emessa ai sensi dell'art.16 paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE.

La novità emergente è rappresentata dal coinvolgimento negli aspetti della sicurezza e della salute della figura del Committente dell'opera in analogia a quanto previsto per il datore di lavoro dal D.Lgs. 626/94.

Il D.Lgs. 494/96, ai fini della realizzazione delle opere, oltre a prevedere le due nuove figure del coordinatore della sicurezza, estende la propria applicazione fin dalla fase della progettazione, impone una serie di procedure per determinati cantieri (III° comma art.3) alle quali sovraintende il coordinatore in misura diversa e complessa a seconda della importanza, complessità e tipologia dell'opera.

Nella proposta tariffaria risulta indispensabile riferirsi ai seguenti principi:

A. Le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 494/96 devono considerarsi aggiuntive rispetto all'attuale quadro prestazionale, come individuato nel T.U. delle Tariffe Professionali di cui alla Legge 143/49, per due ragioni fondamentali:

  1. tali prestazioni costituiscono di fatto nuove prestazioni professionali particolari che non possono confluire nella normale attività di progettazione e direzione dei lavori;
  2. tali prestazioni corrispondono all'assunzione di specifiche responsabilità eccedenti la normale attività professionale.

B. Le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 494/96, non trovando specifica definizione nelle prestazioni individuate nel T.U. della Tariffa Professionale, trovano corretto riscontro nell'art.5 del T.U. Trattandosi comunque di prestazioni esclusivamente attuate nell'ambito della progettazione e della direzione dei lavori, si ritiene possano essere assimilate, per analogia, alle prestazioni soggette alla valutazione a percentuale di cui al CAPO II del T.U. di cui alla Legge 143/49.

C. Ne deriva pertanto che il riferimento alla classe e categoria dell'opera così come è individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi dell’art.14, è pertinente, risultando strettamente dipendente dalla tipologia dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico-progettuali, l'individuazione degli elementi determinanti la qualificazione rigorosa della prestazione.

D. Analogamente, il riferimento all'ammontare dell'opera così come è individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai della Tab. ‘A’ di cui all'art.14 del T.U. e determinato ai sensi dell'art.15, è pertinente, risultando strettamente dipendente dall'importo dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico-progettuali, l'individuazione dell'altro elemento determinante la qualificazione rigorosa della prestazione.

E. Le prestazioni, quindi, devono essere considerate aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se svolte dal medesimo professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori e possono essere valutate con medesima metodologia se effettuate da professionista diverso dal progettista e direttore dei lavori, essendo noti, poiché contrattuali, la classe e categoria, nonché l'importo delle opere.

F. Le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle classi e categorie di cui all'art.14 del T.U., avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

G. Le prestazioni sono da considerarsi autonome e quindi non soggette alle maggiorazioni di cui agli artt.10-16-18 del T.U.

 

CONSIDERAZIONI

  1. La redazione di un piano di sicurezza deve essere svolta sulla base di una progettazione esecutiva.
  2. Per progettazione esecutiva deve intendersi lo svolgimento delle prestazioni progettuali individuate nella Tab. ‘B’ del T.U. ed indicate come progetto esecutivo, particolari costruttivi e decorativi, capitolati e contratti.
  3. Si ritiene che la prestazione del coordinatore per la progettazione corrisponda mediamente al 40% della prestazione relativa alla redazione della progettazione esecutiva.
  4. Assunto che i contenuti della prestazione del coordinatore per la progettazione non sono suscettibili di modifiche anche in presenza di una progettazione esecutiva carente di alcune fasi progettuali, al fine di eliminare interpretazioni che possano riflettersi riduttivamente sull'onorario spettante al coordinatore per la progettazione ed inoltre per avere un metodo di calcolo chiaro ed ottimale, si ritiene che l'onorario minimo spettante al coordinatore per la progettazione possa essere pari al 15% dell'intero onorario desunto dalla Tab. ‘A’ del T.U..
  5. Anche al fine di fornire uno strumento di valutazione in fase di opinamento della specifica riguardante l'elaborazione del piano di sicurezza, si ritiene opportuno suddividere in termini percentuali le prestazioni richieste dal I° Comma dell'art.12 del D.Lgs 494/96.
  6. In termini di responsabilità, il coordinatore per la esecuzione dei lavori ne viene investito maggiormente rispetto al coordinatore in fase di progetto.
  7. In termini temporali l'attività del coordinatore per la esecuzione dei lavori si esplica in un arco maggiore di quello necessario allo svolgimento della prestazione del coordinatore per la progettazione.
  8. Sulla base dei riscontri operativi e del dibattito sul tema, si ritiene che il maggiore impegno richiesto per lo svolgimento dell'attività di coordinatore per la esecuzione dei lavori e le maggiori responsabilità, possano essere compensate con un'aliquota pari allo 0,20 dell'intero onorario desunto dalla Tab. ‘A’ del T.U..
  9. Si ritiene applicabile una variazione in diminuzione nel caso di ripetitività dei documenti prestazionali. Nel qual caso si considera la riduzione dell'imponibile del costo dell'opera di riferimento così come definito all’art.1 del D.M. 21.08.1958 n.211. In ogni caso la diminuzione non potrà mai eccedere i minimi stabiliti.
  10. Quando il professionista incaricato, d'accordo con il committente, ritiene di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli Artt.4 e 6 del T.U., si ritiene congruo un rimborso compreso tra il 30% e il 60% dell'onorario spettante.
  11. La prestazione svolta dal responsabile dei lavori rientra in quelle individuate dall'art.5 del T.U., con specifico riferimento alla lettera e). Al fine di eliminare le interpretazioni e contenere la discrezionalità applicativa, si ritiene che il compenso discrezionale, adottando il principio dell'analogia, nel caso di nomina relativa alla sola fase progettuale possa essere computato con riferimento ad un'aliquota pari allo 0,10 dell'intero onorario desunto dalla Tab. ‘A’ del T.U.; nel caso di nomina relativa alla sola fase di esecuzione si ritiene che il compenso discrezionale possa essere computato con riferimento ad un'aliquota pari a 0,05 dell'intero onorario desunto dalla Tab. ‘A’ del T.U.; nel caso di nomina per tutte le fasi, si ritiene applicabile un'aliquota risultante dalla sommatoria delle parziali.
  12. Appare congruo definire una soglia minima di onorario per le varie prestazioni anche in considerazione di un livello minimo prestazionale rapportato ai nuovi valori assegnati alle vacazioni.

Per una maggiore chiarezza occorre evidenziare le quattro nuove fasi:

    a. PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI b. RESPONSABILE DEI LAVORI (IN FASE DI PROGETTO E/O IN FASE DI ESECUZIONE)

    Il D.Lgs. 494/1996 prevede che il Committente nomini anche il Responsabile dei lavori, figura così come definita solo per le attività previste nel D.Lgs. 494/1996 e precisamente con gli obblighi e competenze di cui all’art.3 commi 1°, 2° e 3° lettere a), b), c) e d), comma 4° nonché con gli obblighi di cui all’art.6 (incarico specifico affidato al progettista e/o direttore dei lavori per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera).

    c. COORDINATORE DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

    Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dal D.Lgs. 494/1996.

    d. COORDINATORE DELLA SICUREZZA DURANTE L’ESECUZIONE DELL'OPERA

    Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dal D.Lgs. 494/1996.

    E' previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.