Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Prestazioni sicurezza - Note esplicative


TABELLA B 2

ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI

  • Trattandosi di prestazioni attuate esclusivamente nell'ambito della progettazione e della direzione dei lavori, si ritiene possano rientrare, per analogia, tre le prestazioni soggette alla valutazione a percentuale di cui al Capo II del T.U. di cui alla Legge 143/1949.

  • Il riferimento alla Classe e Categoria dell'opera così come è individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi dell'art.14, è pertinente, risultando strettamente dipendente dalla tipologia dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico-progettuali, l'individuazione degli elementi determinanti la qualificazione rigorosa della prestazione. Ne risulta pertanto che se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

  • Analogamente, il riferimento all'ammontare dell'opera così come individuata nel T.U. della Tariffa vigente ai sensi della Tab.'A' di cui all'art.14 del T.U. e determinato ai sensi dell'art.15, è pertinente, risultando strettamente dipendente dall'importo dell'opera ed alle conseguenti caratteristiche tecnico-progettuali, l'individuazione dell'altro elemento determinante la qualificazione rigorosa della prestazione.

  • Le prestazioni sono da considerarsi autonome e quindi non sono soggette alle maggiorazioni di cui agli artt.10-16-18 del T.U.

Sulla base del dibattito sulla materia, delle prime indicazioni date dagli Ordini Provinciali e dalla applicazione delle prestazioni, sono emerse le seguenti considerazioni che hanno condotto alla stesura della proposta di aliquote da assegnare alle prestazioni:

  1. La redazione di un piano di sicurezza deve essere svolta sulla base di una progettazione esecutiva.

  2. Con riferimento alle prestazioni individuate dalla L.143/1949, per progettazione esecutiva deve intendersi lo svolgimento delle prestazioni progettuali individuate nella Tabella 'B' del T.U. ed indicate come progetto esecutivo, particolari costruttivi e decorativi, capitolati e contratti.

  3. Si ritiene che la prestazione del coordinatore in fase di progetto corrisponda mediamente al 40% della prestazione relativa alla redazione della progettazione esecutiva.

    Esemplificando in una prestazione rientrante nell'ambito edile corrente, si avrebbe:

    Classe e Categoria dell'opera: I/c

    Prestazioni progettuali esecutive: progetto esecutivo, particolari costruttivi e decorativi, capitolati e contratti

    Aliquote: 0,25+0,15+0,03 = 0,43

    Rapporto tra prestazione relativa alla progettazione esecutiva e prestazione relativa al coordinamento in fase di progettazione : 40%

    Aliquota relativa al coordinamento in fase di progettazione: 0,43x40% = 0,172 = 0,17

    Il D.Leg.vo 528/1999 ha introdotto una novità sostanziale nell'art.3, comma 3, ovvero la previsione della designazione del Coordinatore per la progettazione al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione in senso lato, e quindi a partire dal momento della progettazione preliminare e non più, come prevedeva il D.Leg.vo 494/1996, al momento di quella esecutiva, legando più strettamente, come prevedeva la direttiva europea, la progettazione tutta alla sicurezza. Il regolamento successivamente ha suddiviso la prestazione del coordinatore in fase di progettazione in due momenti progettuali: 1) Prime indicazioni e prescrizioni relativa alla fase preliminare, a cui è stata assegnata una aliquota pari a 0,02 e 2) Coordinatore in fase di progettazione a cui è stata assegnata la rimanente aliquota pari a 0,15.

  4. In termini di responsabilità, il coordinatore in fase di esecuzione ne viene investito maggiormente rispetto al coordinatore in fase di progetto.

  5. In termini temporali l'attività del coordinatore in fase di esecuzione si esplica in un arco maggiore di quello necessario allo svolgimento della prestazione del coordinatore in fase di progetto.

  6. Sulla base dei riscontri operativi, si è ritenuto che il maggiore impegno richiesto per lo svolgimento dell'attività di coordinatore in fase di esecuzione e le maggiori responsabilità, equivalgono ad una maggiore prestazione corrispondente mediamente al 50% in più di quella spettante in fase di progettazione. Ne risulta pertanto la relativa aliquota:

    ALIQUOTA RELATIVA AL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE:

    0,43x40% = 0,172 = 0,17x1,5 = 0,255 = 0,25

    La prestazione svolta dal responsabile dei lavori rientra in quelle individuate nell'art.5 del T.U., con specifico riferimento alla lettera e) organizzazione razionale del lavoro. Al fine di eliminare le interpretazioni e contenere la discrezionalità applicativa, si ritiene che il compenso discrezionale, adottando il principio dell'analogia, possa essere computato con riferimento ad una aliquota pari al 5% dell'intero ammontare delle aliquote desunto dalla tabella 'B' del T.U.:

    ALIQUOTA RELATIVA AL RESPONSABILE DEI LAVORI:

    1,00x5% = 0,05

    si ritiene che nel caso di nomina relativa ad una sola fase, quella di responsabile dei lavori in fase di progetto risulti più onerosa in un rapporto di 2:1 rispetto a quella di responsabile dei lavori in fase di esecuzione, per cui si ottiene:

    ALIQUOTA RELATIVA AL RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTO:

    0,05x2/3 = 0,033 = 0,325

    ALIQUOTA RELATIVA AL RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE:

    0,05x1/3 = 0,0166 = 0,0175

  7. Criteri di determinazione degli incrementi

    Si è definito in incremento, pari al 15% dell'onorario come sopra calcolato, per il coordinamento in fase di progettazione e per il coordinamento in fase di esecuzione, per gli interventi sugli edifici soggetti a vincolo storico ambientale, in quanto in questi casi sono richiesti interventi specifici anche di rilievo, accertamento, impiego di particolari tecnologie, etc. Tale maggiorazione viene estesa anche agli interventi di "Opere di manutenzione così come definite all'art31 lettere a, b, c, d, della Legge 457/1978" in quanto assimilabili ai primi.

    E' stato previsto inoltre un incremento, pari al 25% dell'aliquota di base, relativamente al coordinamento in fase di esecuzione, nei casi di adeguamento [di tipo consistente e con variazioni sostanziali delle condizioni del piano e del fascicolo originari] del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute [art.5, comma b]. Detto incremento, relativo solo a casi specifici, trova giustificazione nella sua qualità di atto prettamente progettuale e quindi di norma esuberante rispetto alla sfera di svolgimento della prestazione principale.

    E' stato previsto inoltre un incremento, pari al 15% dell'aliquota di base, relativamente al coordinamento in fase di esecuzione, nei casi in cui vi sia un maggiore onere alla attività di coordinamento organizzazione ed informazione, derivante da varianti al piano o al programma dei lavori, oppure nella organizzazione degli stessi, o ancora per l'intervento di nuove maestranze.

  8. Viene inoltre esposta una maggiorazione relativa ai fattori di rischio connessi alla tipologia dell'opera. A questo proposito si precisa che tale termine è necessario per tenere in conto i fattori di contesto particolari, legati alla natura specifica del singolo intervento, non già per motivi riconducibili alle tre fattispecie precedenti ma in quanto richiedenti l'elaborazione di studi particolareggiati nel caso di:

    1. lavorazioni di carattere innovativo o inusuale

    2. lavorazioni caratterizzate da condizioni particolarmente disagiate

    3. lavorazioni caratterizzate da difficoltosa operatività

    4. lavorazioni caratterizzate dal prolungamento del tempo contrattuale

    5. lavorazioni nelle quali si determinino eventi o situazioni impreviste

    A titolo di esempio si riportano le tipologie caratteristiche riferite ai lavori di cui all'allegato II del D.Lgs. 494/1996 che di seguito si richiamano:

    I. Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

    II. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che richiedano specifiche misure ed interventi ai coordinatori

    III. Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate e che richiedano specifiche misure ed interventi ai coordinatori

    IV. Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione

    V. Lavori che espongono al rischio di annegamento

    VI. Lavori sotterranei

    VII. Lavori subacquei

    VIII. Lavori in cassoni

    IX. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi

    X. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

    In relazione alla compresenza di una o più delle precedenti situazioni, sarà applicata una maggiorazione, per ciascun fattore di rischio esposto, pari al 5% dell'aliquota di base.

  9. Appare congruo definire una soglia minima di onorario per le varie prestazioni anche in considerazione di un livello minimo prestazionale rapportato ai nuovi valori assegnati alle vacazioni.

N.B.: Gli incrementi si applicano alle aliquote di base e non s moltiplicano fra loro. Le maggiorazioni si applicano singolarmente sull'onorario base eventualemente incrementato.