| Per quanto riguarda il rinnovo deI C.P.I. con la metodologia prevista dall'art. 4 della Legge 8181/984, e secondo le indicazioni contenute nella Circolare deI M.I. n. 36 dell'11-12-1985 punto 15 (G.U. n. 296 deI17-12-1985), si individua la seguente direttiva di onorario da valutarsi sempre nell'ambito dell'art. 5 della tariffa (discrezionalità). Si considera la formula binaria contenuta nella circolare deI C.N.I. n. S/1985 citata dove rimangono invariati i termini C, F, a. La formula risulta essere: C = (F + S r ) x a dove r è il compenso in lire relativo aI singolo impianto. Tale valore è tabellato in funzione deI parametro "t"> definito come di seguito t = b x S b = parametro indicante la tipologia dell'impianto che si assume b = 0,2 per sistemi di evacuazione fumi b = 0,2 per impianto ad idranti b = 0,5 per impianto automatico ad acqua b = 0,7 per impianto automatico non ad acqua, centralizzato b = 1 per impianto automatico non ad acqua, non centralizzato b = 0,7 per impianto di rivelazione. S = parametro d'estensione, assunto pari alla superficie in mq effettivamente protetta dall'impianto. l valori di "t" e di "r" coincidono rispettivamente con quelli di "m" e "p" di cui alla tabella dell'allegato A della circ. n. 5/1985 deI C.N.I. NeI caso la medesima stazione di pompaggio sia comune a impianti di tipo diverso il compenso "r" andrà determinato per ogni impianto e ridotto per ciascun impianto di una percentuale deI 25%. Il compenso "C" è da intendersi per la redazione della perizia giurata neI caso di impianto perfettamente funzionante. Invece neI caso l'impianto, o uno degli impianti, non sia perfettamente funzionante il professionista dovrà fornire alla Committenza relazione dettagliata circa le carenze o le anomalie riscontrate. Il compenso sarà maggiorato di una aliquota commisurata alla entità delle carenze o anomalie. L'aliquota di maggiorazione, relativa aI compenso "C" neI caso di unico impianto e relativa invece aI compenso "r" neI caso di più impianti, anche se uno solo di essi carente, potrà essere fra il 10% ed il 50%. Il professionista avrà diritto ad avere corrisposto l'importo relativo alla soIa maggiorazione per la redazione della relazione dettagliata. AI fine di una corretta elaborazione deI contenuto della perizia giurata si precisa chela stessa dovrà riportare una descrizione dei luoghi protetti dall' impianto, la descrizione e composizione dell'impianto, il tipo e la risultanza delle prove eseguite, con riferimento alle modalità e caratteristiche previste dalle disposizioni legislative o, in mancanza, da altre normative (ad esempio: Concordato Italiano Incendi, CTIMA, NFPA, ecc.) Si ricorda, poi, che la perizia giurata viene rilasciata da ingegnere iscritto negli elenchi di cui aI D.M. 25-3-1985 e quindi particolarmente esperto neI settore. Sono esclusi daI compenso: la eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie, da valutare a percentuale e secondo la tariffa vigente; i compensi accessori e il rimborso spese.
Le presenti note hanno inteso cosi rappresentare, per gli Ordini e per gli Iscritti, ulteriori elementi di indirizzo e di guida per la compilazione degli onorari, sempre valutabili secondo l'art.5 della tariffa (discrezione), per tutte quelle prestazioni richieste ai professionisti e completate con l'ottenimento deI N.O.P. o deI rinnovo deI C.P.I. da parte deI titolare della attività. Determinazione onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/84. Integrazione circ. n. 140 deI 14 luglio 1987. Attività di cui ai numeri 84, 85 e 86 D.M 16 febbraio 1982. Per le attività indicate in oggetto (alberghi e assimilati, scuole e istituti di istruzione ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto) appare opportuno modificare la tabella in allegato A alla circolare n. 5 deI 18-7-1985 aI di sopra di un certo valore d "m" (che può essere fissato come pari a 10.000). Si tratta infatti di edifici per i quali si ha una ripetitività di ambienti (analoga a quella degli edifici di civile abitazione previsti daI n. 94) in senso verticale ed orizzontale. Prevedendo un coefficiente riduttivo pari allo 0,23 ed estrapolando oltre m = 10.000 la tabella per le attività 84, 85 e 86 potrebbe cosi essere riveduta secondo quanto indicato in allegato. |
| Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6. Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6 L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81) Lavori nel luogo di residenza: Lavori fuori dal luogo di residenza: | solo progetto solo direzione dei lavori incarico completo solo progetto solo direzione dei lavori incarico completo | 30% - 40% 40% - 50% 30% - 45% 40% - 50% 50% - 60% 45% - 55% |
Art.6 T.P. rimborso spese documentate Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio; le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia; | Tariffa per il Rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) | | Per quanto riguarda il rinnovo deI C.P.I. con la metodologia prevista dall'art. 4 della Legge 8181/984, e secondo le indicazioni contenute nella Circolare deI M.I. n. 36 dell'11-12-1985 punto 15 (G.U. n. 296 deI17-12-1985), si individua la seguente direttiva di onorario da valutarsi sempre nell'ambito dell'art. 5 della tariffa (discrezionalità). Si considera la formula binaria contenuta nella circolare deI C.N.I. n. S/1985 citata dove rimangono invariati i termini C, F, a. La formula risulta essere: C = (F + S r ) x a dove r è il compenso in lire relativo aI singolo impianto. Tale valore è tabellato in funzione deI parametro "t"> definito come di seguito t = b x S b = parametro indicante la tipologia dell'impianto che si assume b = 0,2 per sistemi di evacuazione fumi b = 0,2 per impianto ad idranti b = 0,5 per impianto automatico ad acqua b = 0,7 per impianto automatico non ad acqua, centralizzato b = 1 per impianto automatico non ad acqua, non centralizzato b = 0,7 per impianto di rivelazione. S = parametro d'estensione, assunto pari alla superficie in mq effettivamente protetta dall'impianto. l valori di "t" e di "r" coincidono rispettivamente con quelli di "m" e "p" di cui alla tabella dell'allegato A della circ. n. 5/1985 deI C.N.I. NeI caso la medesima stazione di pompaggio sia comune a impianti di tipo diverso il compenso "r" andrà determinato per ogni impianto e ridotto per ciascun impianto di una percentuale deI 25%. Il compenso "C" è da intendersi per la redazione della perizia giurata neI caso di impianto perfettamente funzionante. Invece neI caso l'impianto, o uno degli impianti, non sia perfettamente funzionante il professionista dovrà fornire alla Committenza relazione dettagliata circa le carenze o le anomalie riscontrate. Il compenso sarà maggiorato di una aliquota commisurata alla entità delle carenze o anomalie. L'aliquota di maggiorazione, relativa aI compenso "C" neI caso di unico impianto e relativa invece aI compenso "r" neI caso di più impianti, anche se uno solo di essi carente, potrà essere fra il 10% ed il 50%. Il professionista avrà diritto ad avere corrisposto l'importo relativo alla soIa maggiorazione per la redazione della relazione dettagliata. AI fine di una corretta elaborazione deI contenuto della perizia giurata si precisa chela stessa dovrà riportare una descrizione dei luoghi protetti dall' impianto, la descrizione e composizione dell'impianto, il tipo e la risultanza delle prove eseguite, con riferimento alle modalità e caratteristiche previste dalle disposizioni legislative o, in mancanza, da altre normative (ad esempio: Concordato Italiano Incendi, CTIMA, NFPA, ecc.) Si ricorda, poi, che la perizia giurata viene rilasciata da ingegnere iscritto negli elenchi di cui aI D.M. 25-3-1985 e quindi particolarmente esperto neI settore. Sono esclusi daI compenso: la eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie, da valutare a percentuale e secondo la tariffa vigente; i compensi accessori e il rimborso spese.
Le presenti note hanno inteso cosi rappresentare, per gli Ordini e per gli Iscritti, ulteriori elementi di indirizzo e di guida per la compilazione degli onorari, sempre valutabili secondo l'art.5 della tariffa (discrezione), per tutte quelle prestazioni richieste ai professionisti e completate con l'ottenimento deI N.O.P. o deI rinnovo deI C.P.I. da parte deI titolare della attività. Determinazione onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/84. Integrazione circ. n. 140 deI 14 luglio 1987. Attività di cui ai numeri 84, 85 e 86 D.M 16 febbraio 1982. Per le attività indicate in oggetto (alberghi e assimilati, scuole e istituti di istruzione ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto) appare opportuno modificare la tabella in allegato A alla circolare n. 5 deI 18-7-1985 aI di sopra di un certo valore d "m" (che può essere fissato come pari a 10.000). Si tratta infatti di edifici per i quali si ha una ripetitività di ambienti (analoga a quella degli edifici di civile abitazione previsti daI n. 94) in senso verticale ed orizzontale. Prevedendo un coefficiente riduttivo pari allo 0,23 ed estrapolando oltre m = 10.000 la tabella per le attività 84, 85 e 86 potrebbe cosi essere riveduta secondo quanto indicato in allegato. | RIMBORSO SPESE | | Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6. Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6 L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81) Lavori nel luogo di residenza: Lavori fuori dal luogo di residenza: | solo progetto solo direzione dei lavori incarico completo solo progetto solo direzione dei lavori incarico completo | 30% - 40% 40% - 50% 30% - 45% 40% - 50% 50% - 60% 45% - 55% |
Art.6 T.P. rimborso spese documentate Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese: le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie; le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio; le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia; i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche. | |
i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche. |