D.M. 21 AGOSTO 1958
Art.1 – Quando l’incarico al professionista riguardi l’esecuzione di opere completi, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione; l’onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell’importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare a 1/5 ad ½, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.
Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica l’eventuale speciale lavoro di concezione e l’impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.
N.B.: Si ricorda che l'importo delle opere va concordato preventivamente con la committenza.