Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Onorario a vacazione


ONORARIO A VACAZIONE ART.4 T.P.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

  1. I rilievi di qualunque natura e studi preliminari relativi. Gli accertamenti per rettifiche di confini e simili.

  2. Le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili.

  3. Il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio.

  4. Le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di L.18.000 (€ 9,30) per ogni ora o frazione di ora.

Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di L.13.500 (€ 6,97) all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di L.9.500 (€ 4,91) per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla T.P., l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso orario è ridotto della metà.

Salvo nei casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 h. sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50% .

DECRETO 3 SETTEMBRE 1997, N. 417

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti:

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987. n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1982 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge del 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art.1.

1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n.143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di € 56,81 (L. 110.000) per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di € 37,96 (L. 73.500) per ogni aiuto iscritto all'albo e di € 28,41(L. 55.000) per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Flick Costa

Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 263

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233. cosi recita:

"I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 percento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981. I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di € 9,30 (L. 18.000) per il professionista incaricato, di € 6,97 (L. 13.500) per l'aiuto iscritto all'albo e di € 4,91 (L. 9.500) per l'aiuto di concetto".

TIPI DI VACAZIONE

Integrative:

Si intendono quelle vacazioni effettuate nello svolgimento di perizie estimative, inventari e consegne (artt.24 e 29 T.P.).

Il compenso orario sarà ridotto della metà.

Complementari:

Il compenso per le vacazioni complementari alle prestazioni compensate a percentuale, sommato alle spese, non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale allorchè le spese vengano esposte in misura conglobata in base all'art.13 della Legge 143/49. Qualora le spese siano esposte in modo analitico il limite suddetto non sussiste, quindi, tale metodo si intende sostitutivo e non integrativo del conglobamento spese così come definito dall'art.13 T.P..

Indipendenti: Eventuali vacazioni e relative spese effettuate e sopportate dal professionista nello svolgimento dell'incarico, ma che non risultano essere ne integrative ne complementari delle prestazioni a percentuale, verranno compensate a parte senza alcun limite come indicato al secondo capoverso dell'art.13 T.P..

Tali prestazioni, ad esempio, potranno riguardare:

  1. Lavori topografici (Capo IV T.P.).

  2. Monografie.

  3. Trattative particolari in cui il professionista si sostituisce alla committenza in prestazioni che esulino dalle prescrizioni di cui all'art.19 T.P..

  4. Studi preliminari.

  5. Viaggi per lavori fuori ufficio e spese relative.

  6. Aiuto di collaboratori fuori ufficio.

N.B.: Per quanto concerne gli onorari per prestazioni relative al condono edilizio si rimanda a quando riportato nel capitolo 'Tariffa Professionale Prestazioni relative al Condono Edilizio' nel menù generale dell'help.