Art. 1.
A decorrere dal 1º dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836
L. 27.200 - € 14,05;
qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella
L. 22.700 - € 11,72;
qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A e 1) della successiva tabella D
L. 19.100 - € 9,86;
gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella D
L. 14.000 - € 7,23;
rimanente personale militare
LL. 10.000 - € 5,16.
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.
L’aumento dell’indennità di trasferta previsto dall’art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.
L’indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.
A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge le misure dell’indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell’indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L’eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10% delle misure in atto nell’anno precedente.
Sulle misure risultanti dall’aumento e dai successivi adeguamenti va operato l’arrotondamento per eccesso a 100 lire - € 0,05.
Art. 2.
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell’albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale.
In tali casi le misure dell’indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell’art. 9, comma terzo, della suindicata legge n. 836.
Art. 3.
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull’apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell’interessato, sarà autorizzata l’anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi dalle indennità presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall’espletamento dell’incarico.
Art. 4.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 5.
L’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
Art. 6.
Sono abrogati i commi secondo e quinto dell’art. 1, il secondo comma dell’art. 5, l’art. 7, nonchè la seconda parte del primo comma e l’ultimo comma dell’art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 7.
All’art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è sostituito dal seguente:
il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe.
Art. 8
La misura dell’ indennità chilometrica di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l’arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 (€ 0,03) a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata
Al dipendente è rimborsata inoltre l’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L’indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 (€ 0,05) ed a L. 150 (€ 0,08) a chilometro.
L’indennità prevista dall’art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell’aumento percentuale apportato all’indennità di trasferta.
Art. 9
Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale
Art. 10
Il massimale previsto, dal secondo comma dell’art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell’assicurazione sulla vita per l’uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.
Art. 11
Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell’art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a L. 6.000 (€ 3,10) a quintale.
Nei casi onerosi per il personale, ove l’amministrazione valuti l’opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto.
Il secondo comma dell’art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.
L’ultimo comma dell’art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:
pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15 della presente legge. Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'art. 14
Art. 12
L’indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell’art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:
L. 200.000 (€ 103,29) per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
L. 170.000 (€ 87,80) per tutto il rimanente personale.
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell’indennità integrativa speciale in godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l’indennità di prima sistemazione viene aumentata dell’importo di cui al comma precedente.
Art. 13
Le misure di cui all’art. 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 14
Il secondo comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.
Art. 15
Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell’indennità di trasferta, compresa quella di cui all’art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 16
L’indennità prevista dell’art. 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell’ambito di uno stesso comune è elevata a L. 1.600 (€ 0,83) per ogni quintale.
Art. 17
Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.
Art. 18
Al terzo comma dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall’art. 10, lettera f), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: <> e <> sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: < > e <>.
Art. 19
Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all’interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della spesa.
Art. 20
La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa. Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle provincie e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.
Art. 21
Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.