Il principio di stabilire patti chiari tra professionista e committenti prima di assumere un incarico professionale è un elemento fondamentale, sancito dall’articolo 9, comma 4 della L. 24 marzo 2012 n. 27.
Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l’accordo verbale sono surrettizie : è indispensabile che il professionista iscritto ed il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi. Questo non solo perché l’inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare, ma anche perché la L. 24 marzo 2012 n. 27, modificata dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha imposto l'obbligo del preventivo scritto o digitale. La nuova disposizione stabilisce adesso che "in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".
Il 22 agosto 2012. è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 che fornisce le regole che, in caso di contenzioso, il giudice deve tenere presente per la determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate. E’ bene ricordare che, da parte dei giudici, la mancanza della prova di un contratto o di un preventivo di massima e del criterio per calcolarlo costituisce un elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso professionale.
E’ dunque fondamentale per i professionisti redigere un contratto all’atto di conferimento dell’incarico adeguato all’importanza dell’opera e con l’indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi, fornendo altresì, ai sensi del 4° comma dell’art.9 della L. 27/2012, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.
Il sistema di calcolo del contratto o del preventivo dell’onorario è libero, fermo restando che lo stesso deve essere adeguato all’importanza dell’opera; potranno quindi essere utilizzati, a scelta, i parametri della L. 143/49, quelli del D.M. 4/4/2001, le tabelle parametriche del D.M. 140/2012, tariffe specialistiche, tariffa oraria, altri criteri personalizzati, purchè il cliente ne sia stato preventivamente reso edotto, sottoscrivendo il preventivo sommario.