Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Direzione Lavori per abitabilità - d.p.r. 425/1994


PREMESSA

L'entrata in vigore del D.P.R. 425/1994, contenente la disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico, e di iscrizione al Catasto, assegna al professionista impegnato nella direzione dei lavori, nuovi adempimenti con l'assunzione delle conseguenti responsabilità soggettive.

Più precisamente:

  1. Il direttore dei lavori comunica al Comune, Genio Civile ed al collaudatore l'ultimazione delle strutture ai fini del collaudo (art.2 II° comma).

  2. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di curare l'iscrizione catastale dell'immobile, presentando all'UTE la dichiarazione di cui all'art.52 della L.47 del 28.02.1985, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura, e comunque, entro 30 gg. dalla installazione degli infissi. Il Catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto della presentazione, copia dell'anzidetta dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione (art.3 I° e II° comma).

  3. Il direttore dei lavori rilascia certificazione, sotto la propria responsabilità, attestante la conformità dell'immobile realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Tale certificazione costituisce atto da allegare alla richiesta di abitabilità indirizzata al Sindaco da parte del proprietario (art.4 I° comma).

  4. Quanto previsto dal punto a) non aggiunge sostanzialmente nulla di nuovo in merito alla relazione sulle strutture ultimate che il direttore dei lavori era già tenuto a formulare in ragione della L.1086/71, indicando oltre al Genio Civile due nuovi destinatari (Comune e Collaudatore). Gli adempimento che il direttore dei lavori è chiamato ad espletare dagli artt.3 e 4 del D.P.R. in oggetto (precedenti punti b), c)), pur essendo atti obbligatori, tuttavia esulano dalle prestazioni che il professionista vede retribuite dalla vigente T.P.

All'onorario determinato secondo apposita Tariffa possono aggiungersi i rimborsi spese previsti dagli artt.13, 4 e 6 della T.P..

Le spese e le vacazione sono, comunque, riferite al solo adempimento catastale.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.