11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.
11.2 L’ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione
11.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.
11.4 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravone, si vengono a trovare in difficoltà