CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la redazione di certificati di regolare esecuzione si applica la Tab. 'C' sull'importo è quello derivante dal consuntivo lordo finale.
Per prestazioni riguardanti l'Ingegnere Capo, l'importo base sarà ridotto al 50%.
MAGGIORAZIONI
ART. 19/D T.P.
Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla Tab. 'C' sarà aumentato da un minimo del 15% ad un massimo del 30%. (Con l'art.2 D.M. del 18.09.1967 nr.17321 tale maggiorazione è portata al 30%.).
ART. 19/E T.P.
Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla Tab. 'C' sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50%.
ART.2 T.P. SPECIALE URGENZA
L'aumento del 15% per urgenza potrà essere applicato solo nel caso detta urgenza sia esplicitamente menzionata dal Committente nella lettera o disciplinare di incarico oppure in lettera successiva all'incarico e che il Committente risulti a conoscenza della relativa maggiorazione.
RIMBORSO SPESE
Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.
Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell'art.6
L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.
Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.
Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.
Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.
Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)
Lavori nel luogo di residenza:
Lavori fuori dal luogo di residenza: | solo progetto solo direzione dei lavori incarico completo
solo progetto solo direzione dei lavori incarico completo | 30% - 40% 40% - 50% 30% - 45%
40% - 50% 50% - 60% 45% - 55% |
Art.6 T.P. rimborso spese documentate
Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;
i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
Art.3 D.M. 4 aprile 2001 conglobamento spese e compensi accessori
Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni (€ 25.822,84) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (€ 51.645.689,91). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.
Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.